Il 29 maggio il presidente Attilio Fontana ha firmato l’Ordinanza n. 555, che integra le misure approvate dal DPCM del 17 maggio 2020. Le disposizioni riportate nell’Ordinanza di Regione Lombardia sono efficaci dal 1° giugno e hanno validità fino al 14 giugno 2020, salvo dove diversamente indicato:
Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 555
Allegato all'Ordinanza Regionale n. 555 del 29 maggio 2020
Qui le linee guida con le indicazioni operative per le nuove attività in apertura, e ulteriori aggiornamenti per altre attività.
Allegati al D.P.C.M. (file unico)
Allegato 11 - Misure per gli esercizi commerciali
Allegato 16 - Misure igienico-sanitarie
La Regione Lombardia, in attuazione di quanto dispone il DPCM, ha integrato e modificato le linee guida contenenti gli indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività:
Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 563 e allegato 1
Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547
Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 541
Le FAQ sulle nuove disposizioni della Fase 2 sono disponibili al seguente link: http://www.governo.it/it/faq-fasedue
La Prefettura informa che le imprese che hanno già presentato dichiarazione di prosecuzione attività non sono tenute a trasmetterne una nuova.
Per il periodo dal 4 maggio al 17 maggio 2020 il DPCM 26 aprile 2020, fornisce ulteriori misure di contenimento emergenza epidemiologica. Le imprese le cui attività sono consentite, proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 del decreto.
Per il periodo dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020 il DPCM 10 aprile 2020, in sostituzione del DPCM 22 marzo 2020, aggiorna le misure di contenimento del contagio da COVID-19 e introduce alcune modifiche alle restrizioni delle attività produttive, consentendo in base all'art. 2 comma 1) la prosecuzione di tutte quelle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate nell'allegato 3 dello stesso provvedimento, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.
CODICE ATECO
È possibile verificare il codice ATECO attività direttamente e gratuitamente consultando la visura della propria impresa disponibile nel Cassetto Digitale o sul sito registroimprese.it accedendo alla scheda della singola impresa.
Occorre digitare il "Nome Impresa" o "Attività" esercitata (nella scheda impresa sono riportati: Nome impresa - Indirizzo Impresa - PEC - Forma giuridica -Attività - Codici ATECO attività primaria e secondaria).
Per aggiungere un altro codice ATECO occorre seguire le regole ordinarie per comunicazione di inizio attività al Registro Imprese.
Camera di Commercio di Varese mette a disposizione una casella email (codiciateco@va.camcom.it) per la raccolta di quesiti da parte delle aziende per:
COMUNICAZIONI ALLA PREFETTURA
Sono sempre consentite, dal DPCM 10 aprile 2020, in base all'articolo 2, le seguenti attività:
comma 3) "le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, ..... e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali...";
comma 6) "le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, …, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti";
comma 7) "le attività dell’industria, dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazione, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale".
Viene stabilito inoltre, sempre all'art. 2:
comma 12) che "per le attività produttive sospese è ammesso, ..., l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, nonché attività di pulizia e sanificazione. E consentita, ..., la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
In tutti questi casi la continuità produttiva è assicurata attraverso una procedura semplificata, basata su una previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive. Nella comunicazione andranno indicate le imprese o le amministrazioni destinatarie delle attività svolte.
I legali rappresentanti delle imprese con attività produttive ubicate nella provincia di Varese devono inviare una comunicazione via PEC alla Prefettura di Varese all'indirizzo prefettura.varese@interno.it indicando nell’oggetto “DPCM 10 aprile 2020 – Comunicazione attività” compilando uno dei facsimili seguenti:
Resta inteso che per le attività già espressamente autorizzate dal DPCM 10 aprile 2020 non è necessario compiere nessun adempimento formale.
Note del Prefetto di Varese
Le aziende che hanno già presentato istanza alla Prefettura di Varese, ai sensi del D.P.C.M. 22 marzo 2020 e Decreto MISE 25 marzo 2020, non devono effettuare nuova comunicazione e le attività potranno continuare fino a quando non intervenga un provvedimento di sospensione. Le imprese che siano state in precedenza raggiunte da provvedimento di sospensione, che abbiano un codice ricompreso nell'attuale elenco di cui al Dpcm 26/04/2020, possono riprendere la propria attività ex lege in modo automatico, senza dover attendere alcun provvedimento espresso.