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Diritto annuale

 

calcola e paga on line

Il Diritto Annuale camerale: calcola e paga on linenovità


 

Avviso importante per imprese soggette a Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)

E' stata prorogata al 15 settembre 2021, senza possibillità di differire il versamento di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%, la scadenza del pagamento del Diritto Annuale 2021 per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA). Beneficiano della proroga anche i soggetti che adottano il regime forfettario nonchè chi partecipa a società e imprese che attribuiscono ai soci il reddito imponibile, con le regole della cosiddetta trasparenza. Approfondisci qui.

 

Diritto annuale 2021

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2021 (circolare n. 286980 del 22 dicembre 2020)

Gli importi sono invariati rispetto al 2020.

Variazione del tasso legale di interesse per ravvedimento

A decorrere dal 1 gennaio 2021 è stato ridotto il tasso legale di interesse di cui all'art. 1284 c.c., che passa dallo 0,05% allo 0,01% in ragione d’anno (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell’11/12/2020, Il pubblicato in G.U. n. 310 del 15/12/2020).

 

COS'È

Il diritto annuale è il tributo che ogni impresa è tenuta a versare alla Camera di Commercio.

Sono tenute al pagamento le imprese che sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e ogni soggetto iscritto al REA, al 1° gennaio di ogni anno, nonché le imprese iscritte o annotate nel corso dell’anno di riferimento.

Per le imprese (sedi e/o unità locali) iscritte in corso d'anno il diritto può essere versato direttamente in sede di iscrizione (addebito con la pratica telematica) oppure entro 30 giorni dalla domanda di i scrizione.
L’importo non è frazionabile in rapporto alla durata dell’iscrizione nell’anno (DM 359/2001, art. 3 c. 2).



Pagamento diritto annuale 2021novità

Tutte le imprese che risultano iscritte al 1° gennaio 2021 al Registro Imprese e i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale per l'anno 2021 ricevono la comunicazione con le indicazioni per il pagamento, che coincide generalmente, con il termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

  • sezione ordinaria
  • sezione speciale e soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.).

Per le imprese che risultano aver omesso il pagamento del diritto annuale degli anni precedenti (controllo effettuato sugli anni 2019 e 2020) nella prima pagina della comunicazione sarà presente la segnalazione dell'irregolarità

Le comunicazioni sono trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) delle imprese

Le imprese prive di PEC, o con PEC non valida, dovranno provvedere al più presto a ripristinare la validità della casella scaduta e/o a comunicare una nuova casella PEC al Registro delle Imprese.

 

Termini di versamento 2020

Il termine di pagamento di imposte e contributi in scadenza il 30 giugno 2020 è prorogato al 20 luglio 2020 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice. La proroga si applica anche ai soggetti che presentano cause di esclusione o inapplicabilità dagli stessi, compresi forfettari e minimi, e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti (D.P.C.M. 27 giugno 2020 - G.U. n. 162 del 29 giugno 2020).

La proroga riguarda anche il pagamento del diritto annuale. Dal 21 luglio 2020 e fino al 20 agosto 2020 è possibile effettuare il versamento con la sola maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione è dovuta anche nel caso di presentazione di mod. F24 a saldo zero.


Una seconda proroga è stata disposta per i soggetti di cui all’articolo 1 del DPCM 27 giugno 2020, che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all’articolo 1 del medesimo DPCM 27 giugno 2020. Tali soggetti possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute (art. 98-bis del decreto n. 104/2020 convertito con legge n. 126/2020).

Termini di versamento 2019

Con D.L. n. 34/2019 sono stati prorogati al 30 settembre i termini per i versamenti di tributi con scadenza tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.

La proroga riguarda anche il diritto annuale.


Per i soggetti non interessati dalla proroga, o con termini di pagamento diversi (esempio: nuove iscrizioni in corso d'anno e società con proroga di bilancio e/o esercizio non coincidente con l'anno solare), il versamento deve essere effettuato :

  • entro il 1 luglio 2019;
  • oppure entro il 31 luglio 2019 con maggiorazione dello 0,40% (la maggiorazione deve essere applicata anche in caso di compensazione con altri tributi, c.d. "F24 a saldo zero")

 

Comunicazioni ingannevoli - Esazione diritto annuale 2020

Sono pervenute numerose segnalazioni di comunicazioni ingannevoli, trasmesse tramite posta elettronica certificata alle imprese aventi ad oggetto "Esazione Diritto Annuale 2020" e trasmesse da indirizzi email che nulla hanno a che fare con le Camere di Commercio.

Attenzione! Non si tratta dell’informativa relativa al Diritto annuale che le Camere di Commercio inviano in occasione della scadenza del 30 giugno di ogni anno. Si consiglia di non aprire gli allegati e di non dare seguito a tali richieste.

 

ATTENZIONE: per il pagamento del diritto annuale la Camera di Commercio non emette bollettini postali.

Diffidare quindi da
:

  • richieste di pagamento avanzate da organismi privati estranei alla Camera di Commercio
  • richieste effettuate da soggetti che si qualificano come Camera di Commercio e dirette ad acquisire coordinate bancarie
  • richieste di sottoscrizione moduli (contenenti i dati dell'azienda) effettuate da soggetti esteri: l'invio del modulo sottoscritto può comportare la registrazione in banche dati a pagamento.

 

 

 


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Ultimo aggiornamento 02 marzo 2022

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