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Trasporti: Rinnovi e proroghe, misure specifiche temporanee

Sono stati recentemente prorogati una serie di adempimenti in materia di trasporti in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale COVID-19 (Regolamento UE 267/2021, articolo 4, pubblicato il 22/02/2021):

·         Le ispezioni sui tachigrafi che avrebbero dovuto essere effettuate tra il 1 settembre 2020 e il 30 giugno 2021 dovranno essere effettuate non oltre 10 mesi dalla relativa data di scadenza prevista (art 4, comma 1)

·         Per le richieste di rinnovo delle carte tachigrafiche scadenti tra il 1 settembre 2020 e il 30 giugno 2021 le Autorità  competenti dispongono di due mesi di tempo per il rilascio dalla data della richiesta. In attesa del rilascio il conducente può continuare a guidare effettuando le rilevazioni manuali, se può dimostrare di aver richiesto una nuova carta (art 4, comma 2)

·         Per le richieste di sostituzione delle carte tachigrafiche presentate tra il 1 settembre 2020 e il 30 giugno 2021 le Autorità  competenti dispongono di due mesi di tempo per il rilascio dalla data della richiesta. In attesa del rilascio il conducente può continuare a guidare effettuando le rilevazioni manuali, se può dimostrare di aver richiesto una carta sostitutiva (art 4, comma 3)

·         E’ prevista la possibilità  per gli Stati membri di richiedere alla Commissione ulteriori proroghe, qualora la situazione di emergenza sanitaria dovesse perdurare (art 4, comma 4).

ll Ministero delle Infrastrutture e della mobilità  sostenibile ha pubblicato in data 27 dicembre 2021 una nuova circolare in tema di proroghe delle patenti, a seguito della proroga dello stato di emergenza e della modifica dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, introdotta dall’art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221. 

La normativa italiana in materia di proroghe dei termini di validità  delle abilitazioni alla guida va poi coordinata con la specifica normativa dell'Unione, per cui ne consegue quanto di seguito riportato.

1) per la circolazione sul suolo nazionale, la validità  delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida, è così prorogata:

Scadenza originaria Scadenza prorogata
31 gennaio 2020 – 31 marzo 202229 giugno 2022

 

2) per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE, con le patenti rilasciate in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, valgono le seguenti proroghe:

Scadenza originaria Scadenza prorogata
1° febbraio 2020 – 31 maggio 202013 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
1° giugno 2020 – 31 agosto 20201° luglio 2021
1° settembre 2020 – 30 giugno 202110 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria

Si ricorda che le suddette proroghe non si applicano per le patenti come documenti di riconoscimento.

Ultimo aggiornamento 10 gennaio 2022
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