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Cancellazione di effetti cambiari pagati oltre 12 mesi dalla data di protesto e di assegni

A CHI SI RIVOLGE

Al debitore che ha effettuato il pagamento del titolo cambiario oltre 12 mesi dal giorno della levata del protesto e ai debitori di assegni che hanno pagato dopo il protesto.

 

COSA  FARE  PER OTTENERE LA CANCELLAZIONE

Per ottenere la cancellazione occorre compilare il modulo di domanda con marca da bollo da 16,00 euro e allegare i documenti sotto indicati.
Qualora si rendesse necessario indicare nella domanda un numero maggiore di effetti, compilare anche il foglio aggiuntivo.

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE

 I documenti da presentare per ottenere la cancellazione sono:

  1. il decreto di riabilitazione in copia conforme rilasciato dal Tribunale competente per luogo di levata del protesto o, in alternativa, per residenza del debitore

Come fare per ottenere la riabilitazione?

Per ottenere la riabilitazione è obbligatorio che siano decorsi 12 mesi dalla levata dell’ultimo protesto senza che, nel frattempo, l’interessato abbia subito nuovi protesti a proprio nome.
Decorsi 12 mesi, occorre recarsi in Tribunale per richiedere il decreto di riabilitazione.
Ottenuta la riabilitazione, è possibile depositare la domanda di cancellazione in Camera di commercio.

 

COME FARE

La domanda, compilata in tutte le sue parti e completa dei documenti richiesti deve essere presentata allo Sportello Protesti o inviata con raccomandata A.R. con le modalità indicate nella pagina Protesti.

 

TEMPI PER LA CANCELLAZIONE

La cancellazione definitiva dal Registro informatico dei protesti deve avvenire entro 25 giorni dal giorno della presentazione della domanda.
Effettuata la cancellazione, il protesto si considera come mai avvenuto.

 

COSTI

Cancellazione:

  • diritti di Segreteria 8,00 euro a protesto
  • bolli 16,00 euro a istanza
Ultimo aggiornamento 03 luglio 2020

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