DOMICILIO DIGITALE (PEC - Posta Elettronica Certificata)
A breve le Camere di commercio avvieranno la campagna di attribuzione d'ufficio del Domicilio Digitale per tutte quelle imprese che non lo abbiano ancora dichiarato e per le imprese per le quali sia stato cancellato d’ufficio, perché inattivo o revocato.
L'art. 37 del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, prevede che, contestualmente all'attribuzione d'ufficio del Domicilio Digitale, le imprese inadempienti, costituite in forma societaria, siano sottoposte alla sanzione disposta dall'art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, (cioè da euro 206,00 a euro 2.064,00), mentre le imprese individuali, come indicato dall'art. 2194 del codice civile, lo siano in misura triplicata (cioè da euro 30,00 a euro 1.548,00).
Il domicilio digitale assegnato d'ufficio sarà abilitato solo al ricevimento di comunicazioni e notifiche.
Le imprese possono, ancora, comunicare, su istanza di parte, il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro delle imprese e chiederne l'iscrizione, evitando così il procedimento d'ufficio e l’applicazione della sanzione.
Per facilitare la verifica della posizione della propria impresa, si mette a disposizione l'elenco,aggiornato al giorno 11 febbraio 2022, delle imprese prive di pec.
Le imprese che, pur comparendo nell'elenco, abbiano nel frattempo regolarizzato la propria posizione, non sono tenute ad effettuare ulteriori comunicazioni.
Il titolare/legale rappresentante dell'impresa, in possesso della firma digitale, può comunicare il domicilio digitale dell'impresa in forma semplificata e senza registrazione utilizzando la Comunicazione semplificata. La comunicazione al Registro Imprese del proprio domicilio digitale è in esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
La Posta Elettronica Certificata - PEC - è un tipo particolare di posta elettronica utilizzabile per la trasmissione di tutti i tipi di informazioni e documenti allegati.
Rispetto alla posta elettronica tradizionale ha il vantaggio di garantire l’integrità del messaggio e la certezza dell’invio e della consegna al destinatario, con lo stesso valore legale della raccomandata con avviso di ricevimento.
La trasmissione ha valore legale solo se entrambi gli interlocutori utilizzano caselle PEC, anche facenti capo a gestori diversi. Se il destinatario ha una casella di posta elettronica tradizionale, il messaggio giunge a destinazione ma l’invio non ha alcun valore legale.
FORMA GIURIDICA | OBBLIGO COMUNICAZIONE PEC | COSTI |
---|---|---|
Società comprese società semplici, società consortili, società in liquidazione e cooperative | SI | Esente da diritti e bolli |
Sedi secondarie di società straniere | SI | Esente da diritti e bolli |
Imprese individuali | SI | Esente da diritti e bolli |
Curatore | SI entro 10 gg da nomina | Diritti: 10,00 euro Bolli: esente |
Commissario giudiziale e commissario liquidatore | SI entro 10 gg da nomina | Diritti: 10,00 euro Bolli: 65,00 euro per società di capitali 59,00 euro per società di persone 17.50 euro per imprese individuali |
Consorzi / GEIE | NO (facoltativo) | Diritti: 90,00 euro Bolli: 65,00 euro |
Associazioni / fondazioni | NO (facoltativo) | Diritti: 18,00 euro Bolli: esente |
Attenzione: la PEC del curatore/commissario giudiziale/commissario liquidatore si riferisce alla procedura concorsuale in atto e non all'impresa.
L'indirizzo PEC comunicato al Registro Imprese deve essere esistente, valido e attivo al momento della comunicazione. Per le imprese individuali e per le società deve inoltre essere riconducibile esclusivamente ed univocamente all’impresa/società stessa, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.
Rivolgersi a un gestore abilitato iscritto nell'apposito elenco pubblicato sul sito dell’Agenzia per l'Italia Digitale.La Camera di Commercio di Varese non fornisce il servizio di rilascio di caselle di PEC.
L’ufficio del Registro Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di imprese individuali o società che non hanno ancora comunicato un valido indirizzo PEC sospende la pratica fino all'integrazione dell'indirizzo PEC:
>>> Qui l'elenco delle tipologie di pratiche che non verranno comunque sospese.
L'ufficio registro imprese verifica periodicamente, con modalità automatizzate, se gli indirizzi PEC iscritti nel registro imprese sono attivi e univocamente riconducibili all'impresa (Direttiva del MISE del 27 aprile 2015). In caso negativo avvia il procedimento di cancellazione d’ufficio degli indirizzi PEC che presentano anomalie.
Ultimo aggiornamento 18 febbraio 2022
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