COS’E’
Procedimento finalizzato a cancellare d'ufficio gli indirizzi PEC iscritti nel Registro delle Imprese che risultano inattivi, revocati dal gestore, non riconducibili ad una sola impresa o appartenenti ad un professionista (Direttiva del MISE del 27 aprile 2015).
PROCEDURA
Su istanza dell'Ufficio Registro Imprese il Giudice del Registro dispone con proprio decreto la cancellazione degli indirizzi PEC irregolari che risultano negli elenchi, ad eccezione di quelli che nel frattempo siano stati regolarizzati (art. 2190 c.c.).
CONSEGUENZE DELLA CANCELLAZIONE
Le imprese individuali/società il cui indirizzo PEC viene cancellato d’ufficio ne risultano a tutti gli effetti prive, pertanto le domande di iscrizione di atti e notizie al Registro Imprese sono sospese per legge fino all’integrazione dell’indirizzo PEC:
Decorso inutilmente tale periodo la domanda di iscrizione si intende non presentata, il relativo protocollo è annullato d'ufficio (determinazione dirigenziale n. 17 del 25.01.2018).
Restano salvi in ogni caso l'eventuale applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l’omessa iscrizione di atti o notizie nel registro delle imprese (art. 2194 cc. per le imprese individuali e art. 2630 cc. per le società) e l'eventuale avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio (art. 2190 cc. - Direttiva del MISE del 27.4.2015).
Non è invece soggetta a sanzione la pratica di comunicazione di un valido indirizzo PEC, che può essere presentata in qualsiasi momento.
Non verranno sospese solo le seguenti tipologie di pratiche:
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2022
NORMATIVA