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Composizione negoziata della crisi d'impresa

novitàL'entrata in vigore del Codice della crisi è rinviata al 16 maggio 2022, mentre la parte relativa alle misure di allerta è differita al 31 dicembre 2023 con Legge 147/2021 che converte il D.L. 24 agosto 2021, n. 11.

E' stato introdotto, a partire dal 15 novembre 2021, l’istituto della composizione negoziata della crisi d’impresa, con l'obiettivo primario di agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in difficoltà, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato. Può avvalersi di tale procedura:

  • l'imprenditore commerciale e agricolo 
  • che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza

In sintesi, ecco le caratteristiche principali della composizione negoziata:

  • è un percorso esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza;
  • l'imprenditore può chiedere al segretario generale della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede della propria impresa la nomina di un esperto indipendente;
  • l'istanza si presenta tramite l'apposita piattaforma telematica nazionale www.composizionenegoziata.camcom.it;
  • all’imprenditore si affianca un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell’impresa.
  • sono previste alcune misure premiali al fine di incentivare il ricorso alla composizione negoziata, come ad esempio la riduzione degli interessi maturati sui debiti tributari, la riduzione delle sanzioni tributarie.

La disciplina di dettaglio relativa alla composizione negoziata è dettata dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia 28 settembre 2021 che descrive gli adempimenti richiesti all’imprenditore che inoltra la domanda sulla piattaforma e la formazione degli esperti. In particolare, il Decreto è articolato in 5 sezioni:
1.      test pratico per la verifica della ragionevole prospettiva di risanamento;
2.      lista di controllo particolareggiata per la redazione del piano di risanamento;
3.      protocollo per la conduzione della composizione negoziata;
4.      formazione degli esperti;
5.      piattaforma telematica nazionale gestita dal sistema delle camere di commercio tramite Unioncamere e sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico per rendere operativa l’autodiagnosi dell’imprenditore e presentare l’istanza di composizione della crisi.

Per le imprese sotto soglia, in possesso cioè congiuntamente dei requisiti di cui all'art 1, comma 2, Legge fall. (Attivo patrimoniale non superiore ad euro 300.000, Ricavi lordi non superiori ad euro 200.000, Debiti non superiori ad euro 500.000) è possibile l’accesso alla nuova composizione negoziale della crisi con domanda da presentare ad un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).

LA NOMINA DELL'ESPERTO

L'esperto viene nominato da un apposito elenco istituito presso la Camera di Commercio di ciascun capoluogo di Regione e delle province di Trento e Bolzano.

L'iscrizione nell'elenco è altresì subordinata al possesso di specifica formazione prevista dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021.

La nomina dell'esperto, tra gli iscritti nell'elenco secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente, avviene ad opera di una commissione costituita presso le Camere di Commercio capoluogo di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Ultimo aggiornamento 16 novembre 2021

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