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Start-up Innovative

news Sospesi i servizi di assistenza qualificata per la redazione degli atti delle startup innovative

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2643/2021, pubblicata il 29/03/2021, ha annullato il Decreto Mise 17/02/2016 e il DD 01/07/2016, in materia di modalità di redazione degli atti, di approvazione delle specifiche tecniche per la struttura del modello informatico dell’atto e dello statuto, firmati digitalmente ai sensi degli artt. 24 e 25 del CAD.

Per tale motivo sono sospesi, fino a nuovo intervento legislativo, tutti i servizi di assistenza qualificata per la redazione degli atti standard, costitutivi e modificativi, delle società Startup Innovative.

Saranno oggetto di rifiuto, in quanto considerate irricevibili, le eventuali pratiche telematiche di iscrizione di atti costitutivi o di modifiche statutarie presentate da parte di intermediari qualificati, ex art. 24 del CAD.

Fino a nuovo intervento normativo, del quale daremo aggiornamento in questa pagina, gli atti costitutivi e modificativi delle società di capitali - startup innovative - dovranno avere la sola forma dell’atto pubblico notarile.

COS'E'

Nel 2012 è stata introdotta nel nostro ordinamento la definizione di nuova impresa innovativa – c.d. start-up innovativa – prevedendo una serie di benefici economici e fiscali, al fine di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione, in particolare giovanile.

REQUISITI RICHIESTI

La società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, per essere definita start-up deve possedere tutti i seguenti requisiti:

  • essere costituita da non più di 60 mesi;
  • avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
  • avere il totale della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non superiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuire o non aver distribuito utili;
  • avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non essere stata costituita in seguito a fusione, scissione societaria o cessione di azienda o di ramo d'azienda.

La start-up deve, inoltre, soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

  • sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;
  • impiegare personale altamento qualificato: ovvero, per almeno un terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o iscritto ad un dottorato di ricerca o in possesso di laurea abbinata a 3 anni di ricerca certificata; oppure, per almeno due terzi della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale;
  • essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografica di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

AGEVOLAZIONI PREVISTE

Le start-up innovative dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese sono esonerati dal pagamento di:

  • diritti di segreteria e imposta di bollo dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni (che riguardino la società) nel registro delle imprese;
  • diritto annuale.

Tale esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti e dura comunque non oltre il quinto anno dalla data di costituzione.

Ulteriori agevolazioni fiscali, anche in materia di investimenti, sono disponibili nella pagina che il Ministero dello Sviluppo Economico dedica alle Start-up Innovative.

IN EVIDENZA

E' prorogata di 12 mesi la permanenza nella sezione speciale del Registro Imprese per tutte le start-up regolarmente iscritte al 19 maggio 2020: il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, art. 38, comma 5, ha introdotto importanti novità in tema di durata dell'iscrizione alla sezione speciale delle startup innovative. La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3724/C del 19 giugno 2020 ha chiarito alcuni aspetti riguardo alle policy ministeriali in materia ed agli aspetti fiscali connessi all’iscrizione al Registro delle Imprese. Si sottolinea in particolare che la proroga non si applica ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.

MODALITA' DI COSTITUZIONE

Fino a nuova disposizione, a seguito della Sentenza n. 2643/2021 del Consiglio di Stato, è possibile costituire una start-up innovativa, solo mediante intervento del notaio e redazione di atto pubblico.

ADEMPIMENTI SEMPLIFICATI E DIGITALIZZATI

Le startup innovative e gli incubatori certificati non hanno più l'obbligo di aggiornare semestralmente mediante pratica telematica al Registro Imprese le informazioni richieste dalla legge ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale.

Questo per effetto del cosiddetto "Decreto Semplificazione" (DL n. 135/2018), che ha però confermato l'obbligo di attestare annualmente con dichiarazione del legale rappresentante il mantenimento dei requisiti previsti, adempimento per il quale sono state introdotte novità con riferimento ai termini entro cui provvedere: 

  • entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio;
  • comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, elevabili a sette mesi nel caso in cui la società usufruisca del maggior termine previsto dallo statuto per l'approvazione del bilancio ex art. 2364 2° comma (redazione del bilancio consolidato o particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale).

Startup innovative e incubatori certificati dovranno inoltre utilizzare la piattaforma startup.registroimprese.it per inserire in sede di iscrizione nella sezione speciale le informazioni previste dalla normativa (commi 12 e 13 dell'art.25 del DL 179/2012), aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza del deposito annuale della dichiarazione che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti costitutivi. 

Si precisa che l'attualizzazione della piattaforma startup.registroimprese.it può essere operata in più momenti durante l'anno, ma, ai fini del deposito annuale di conferma dei requisiti e delle informazioni al Registro Imprese, è necessario un aggiornamento recente effettuato non oltre i 30 giorni precedenti all'invio della pratica telematica.

Fino a quando la vetrina startup.registroimprese.it non sarà aggiornata (o qualora l'attualizzazione dovesse risalire ad oltre 30 giorni prima) l'invio della pratica di conferma requisiti, tramite DIRE, sarà bloccato.

 

Ultimo aggiornamento 24 settembre 2021

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Vedi anche

Sito dedicato: http://startup.registroimprese.it/

NORMATIVA

DL 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012

 

DM 22 dicembre 2016 Revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l'identificazione degli incubatori certificati di start up innovative

 

DM 17 febbraio 2016 Modalita' di redazione degli atti costitutivi di societa' a responsabilita' limitata start-up innovative

 

Decreto 1 luglio 2016 Approvazione delle specifiche tecniche per la struttura del modello informatico di atto costitutivo e di statuto delle società a responsabilità limitata start-up innovative, a norma del DM 17 febbraio 2016

 

DM 28 ottobre 2016 Approvazione del modello per le modifiche delle start-up innovative

 

Decreto 4 maggio 2017 Approvazione delle specifiche tecniche per la struttura del modello informatico di atto modificativo degli atti costitutivi e degli statuti delle srl start-up innovative, a norma del DM 28 ottobre 2016

Documentazione

 

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