Novità verifica periodica strumenti di misura
Sono state apportate modifiche alla normativa sui controlli e sulla vigilanza degli strumenti di misura (Decreto Ministeriale 21 aprile 2017. n. 93). Il regolamento è in vigore dal 18 settembre 2017.
Si informa che il Decreto Legge 30/4/2019, n. 34, in vigore dall’1/5/2019 (G.U. Serie Generale n. 100 del 30/04/2019), all’art. 42 ha disposto la riapertura del periodo transitorio per gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche di cui all’art. 18, co. 2 del D.M. 21/04/2017, n. 93 fino al 30 giugno 2020*.
* tale termine conserva la propria validità fino a "novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza" in applicazione dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Ulteriori approfondimenti alla pagina del sito di Unioncamere dedicato alla metrologia legale.
Una volta messo in servizio ogni strumento di misura è soggetto a diversi controlli per garantire che abbia a mantenere nel tempo le sue funzionalità e l’affidabilità delle misure che vengono effettuate con il suo utilizzo.
Questi controlli possono essere a scadenze predefinite (Verifica periodica) o secondo necessità e occasione (Controlli casuali e Controlli a richiesta e Vigilanza sugli strumenti).
La “verificazione periodica” è “il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche” per verificare il mantenimento da parte di uno strumento delle caratteristiche e delle funzionalità di misura nel tempo (verifica “a scadenza”). La verifica periodica deve essere eseguita anche “a seguito di riparazione per qualsiasi motivo, comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico” (verifica “a seguito di aggiustamento”).
Il titolare dello strumento è tenuto a richiedere una nuova verifica periodica almeno 5 giorni lavorativi prima della data di scadenza o, nel caso di riparazione che ha comportato la rimozione dei sigilli di garanzia, entro 10 giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione. La richiesta deve essere indirizzata ad uno degli organismi di verificazione periodica accreditati e iscritti nell’elenco tenuto da Unioncamere. L’organismo interpellato, una volta accettata la richiesta ha un termine massimo di 45 giorni per darle corso, eseguendo la verifica.
Le verifiche periodiche potranno quindi essere effettuate esclusivamente dagli organismi di verificazione periodica che, dopo essere stati accreditati dall’Organismo Nazionale di Accreditamento – Accredia, abbiano presentato apposita Scia, ad Unioncamere, salvo che per alcune limitate categorie di strumenti, come i tester per la taratura dei tachigrafi, per i quali rimane una competenza residuale delle camere di commercio.
L’organismo che effettua la prima verifica periodica rilascia al titolare dello strumento, qualora questi non lo abbia già ricevuto da parte del fabbricante, il libretto metrologico sul quale sonno annotati i dati identificativi e l’ubicazione dello strumento stesso e del suo titolare e in cui verranno trascritti tutti gli interventi tecnici che abbiano comportato la rimozione di sigilli di garanzia, nonché tutte le verifiche periodiche (a scadenza o a seguito di aggiustamento) effettuate sullo strumento.
Effettuata la verifica l’organismo che l’ha eseguita entro 10 giorni deve comunicare telematicamente (attraverso il sistema Web Telemaco) il suo esito e tutti gli altri elementi identificativi della verifica alla Camera di Commercio competente per il territorio dove è ubicato lo strumento, ai fini del loro inserimento nel sistema Eureka, che costituisce il registro generale delle attività di metrologia legale.
La periodicità della verificazione degli strumenti di misura in servizio è definita in base alla loro tipologia: per quelli più comuni (bilance, distributori di carburante) è compresa tra 1 e 3 anni, mentre per i contatori connessi a reti di distribuzione (gas, acqua, energia elettrica, calore) tra 8 e 18 anni. A questo link è disponibile la tabella riassuntiva con le scadenze specifiche per ogni tipo di strumento.
la Camera di Commercio può effettuare controlli casuali (o a campione) sugli strumenti in servizio per accertarne il loro corretto funzionamento. Questi controlli sono effettuati a intervalli casuali, senza una periodicità predeterminata e, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e continuità dei servizi, senza preavviso.
Come per i controlli a richiesta possono riguardare anche solo una delle prove che vengono eseguite in sede di verifica periodica, ovvero anche più di una, ma non necessariamente tutte.
Le procedure di esecuzione dei controlli sono le stesse delle verifiche periodiche e gli esiti dei controlli determinano l’applicazione delle procedure correttive (ordine di aggiustamento) e sanzionatorie in caso di esito negativo. Dell’esito dei controlli casuali viene dato conto con l’annotazione sul libretto metrologico e nella banca dati del servizio metrico Eureka.
La vigilanza del mercato ha lo scopo di assicurare che gli strumenti immessi sul mercato o importati siano stati sottoposti alle dovute procedure di accertamento della conformità, che siano stati rispettati i requisiti di marcatura e di documentazione e che progettazione e fabbricazione siano avvenute in conformità ai requisiti previsti dalla relativa normativa.
L’autorità di vigilanza del mercato sugli strumenti metrici soggetti alle normative europee è il Ministero dello Sviluppo Economico, che si avvale delle Camere di Commercio quali autorità locali competenti per i controlli metrologici.
Le Camere, nello svolgimento dei controlli per iniziativa del Ministero possono avvalersi, se necessario, e comunque se ne avvalgono quando sia richiesta l’effettuazione di prove, dei laboratori di taratura accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 – Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.
La vigilanza è effettuata anche nei luoghi dove gli strumenti sono stati messi in servizio.
Anche la vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale la vigilanza è effettuata della Camere di Commercio con identica possibilità di avvalersi di laboratori accreditati per lo svolgimento di prove.
Per l’esecuzione dei controlli ai funzionari delle Camere di commercio preposti è consentito l’accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e di commercializzazione degli strumenti e il prelievo degli strumenti per l’effettuazione di esami e prove. Gli oneri dei controlli sono posti a carico degli operatori interessati, secondo le modalità previste dalla legge 580 del 1993 e dal decreto legislativo n. 219 del 2016.
Dell’esito dei controlli e delle valutazioni effettuate e degli eventuali provvedimenti adottati per gli strumenti nazionali viene data informazione al Ministero dello sviluppo economico, per gli eventuali provvedimenti di competenza dello stesso