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Attività sanzionatoria

COS’E’ 

L’attività sanzionatoria camerale riguarda:

  • la tardiva presentazione di denunce, comunicazioni o depositi al Registro Imprese e il Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.)
  • le violazioni di normative di competenza dei soppressi U.P.I.C.A
    (le cui funzioni sono state trasferite alle Camere di Commercio dal D.Lgs. 31.03.1998 n. 112).

Le domande al Registro Imprese e le denunce R.E.A. devono essere  presentate entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’evento, salvo termini diversi prescritti dalla legge. Se il termine scade il sabato o in giorno festivo, la scadenza si sposta al primo giorno lavorativo successivo.

E’ possibile pagare la sanzione amministrativa contestualmente alla presentazione della pratica al Registro Imprese. In caso contrario, verrà emesso un verbale di accertamento. Consultare la pagina modalità di pagamento.

Per gli importi delle sanzioni amministrative relative al Registro Imprese e R.E.A. consultare la pagina dedicata.

Per le sanzioni amministrative relative al mancato o tardivo pagamento del Diritto Annuale consultare la pagina dedicata.

Per le sanzioni relative all'attività di Agenti di Affari in Mediazione consultare la pagina dedicata.

 

A CHI SI RIVOLGE

 

PRINCIPALI ATTIVITA’

 

Ultimo aggiornamento 05 febbraio 2020

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INFO

Verifiche Amministrative

tel. 0332 295307

e-mail

Vedi anche

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Principi dell’attività sanzionatoria e disciplina del procedimento amministrativo sanzionatorio: Legge 24 novembre 1981 n. 689.
  • Soggetti obbligati e importi:
    Art. 2630 c.c. - Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni, depositi
    "chiunque essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'art. 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito di bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo”.
  • Soggetti obbligati e importi:
    Art. 2194 c.c. - Inosservanza dell’obbligo di iscrizione
    “…chiunque omette di richiedere l’iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l’ammenda da 10 euro a 516 euro”.
  • Termini  per le denunce al Repertorio Economico Amministrativo
    Legge 4 novembre 1981 n. 630.
  • Importi sanzioni per tardate denunce al Repertorio Economico Amministrativo
    D.L. 28 agosto 1987 n. 357 (convertito nella legge 435/87).
  • Denunce al Repertorio Economico Amministrativo
    D.M. 9 marzo 1982
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