Importi sanzioni
Gli importi delle sanzioni R.E.A (per attività e unità locali) stabiliti dal D.L. 357/87 art. 3, convertito dalla Legge n. 435/87) sono:
- 154 euro ridotto a 30 euro se la denuncia avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine prescritto.
Gli importi delle sanzioni R.I. (per i dati giuridici) stabiliti, in linea generale, dagli articoli 2194, 2630 e 2631 del Codice Civile sono:
- sanzione pecuniaria da 10 euro a 516 euro (art. 2194 c.c.);
- sanzione pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro, ridotta a un terzo se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza (art. 2630 c.c.); se si tratta di tardato/omesso deposito di bilancio, la sanzione è aumentata di un terzo;
- sanzione pecuniaria da 1.032 euro a 6.197 euro (art. 2631).
ATTENZIONE: è previsto il pagamento di un importo in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo o al doppio del minimo della sanzione se più favorevole (art 16 Legge 689/81), quando:
- si paga la sanzione contestualmente alla pratica presentata al Registro delle Imprese;
- si paga la sanzione entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento.
Esempio:
- una sanzione da 10 euro a 516 euro diventa euro 20 (doppio del minimo);
- una sanzione da 154 euro diventa 51,33 euro (un terzo dell'importo fisso).
Gli importi delle sanzioni in misura ridotta sono specificati nelle tabelle sotto indicate.
- Sanzioni REA
- Sanzioni R.I.
- Imprese individuali
-Società semplici
- Società di persone (snc – sas)
- Società a responsabilità limitata
- Società per azioni
- Società cooperative
-Consorzi
- Bilancio, elenco soci e situazione patrimoniale
- Sedi Secondarie e società estere
- Enti Pubblici Economici
- Atti vari (procedure concorsuali, fusioni e scissioni, trasferimenti d’azienda, imprese sociali, altro)
Quando si emette il verbale di accertamento o l'ordinanza ingiunzione l'importo della sanzione viene maggiorato delle spese di procedimento nella misura di:
- 17 euro per il verbale di accertamento
- 25 euro per l'ordinanza.
Ultimo aggiornamento 22 dicembre 2021