L'ordinanza è un provvedimento emesso se il soggetto sanzionato non paga il verbale di accertamento.
In questo caso, l'ufficio preposto della Camera di Commercio esamina il processo verbale sia sotto il profilo della regolarità formale che dei presupposti di merito che giustificano l'applicazione della sanzione. Vengono valutati gli eventuali scritti difensivi nonché le risultanze dell’audizione, se richiesta.
L'ufficio preposto può applicare una sanzione diversa nell’importo rispetto a quella originariamente applicata dall’organo accertatore, effettuando una valutazione discrezionale tra il minimo e il massimo previsto dalla legge, basata su elementi oggettivi e soggettivi.
Sulla base di questa istruttoria viene emesso un provvedimento che può essere:
L'ordinanza viene notificata all’obbligato principale (persona fisica) tramite il servizio postale o Posta Elettronica Certificata e all’obbligato solidale (es. società) tramite Posta Elettronica Certificata.
Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono presentare opposizione davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
Il pagamento dell’ordinanza ingiunzione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica della stessa con le modalità previste per il pagamento del verbale.
L’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può presentare domanda di rateizzazione della sanzione in carta libera (da un minimo di 3 a un massimo di 30 rate); l'ufficio verificherà con l'Agenzia delle Entrate la situazione reddituale del richiedente.
E' possibile inviare la richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata verifiche.amministrative@va.legalmail.camcom.it oppure spedire a Camera di Commercio - Servizio Regolazione di Mercato - Piazza Monte Grappa, 5 21100 Varese.
Si precisa che le spese di procedimento del verbale (17 euro), le spese di procedimento dell'ordinanza (25 euro) e le ulteriori spese di procedimento per la rateizzazione (25 euro), vengono tutte aggiunte alla prima rata.
In ogni momento il debito può essere estinto in un unico pagamento.
Qualora non venga effettuato il pagamento anche di una sola rata, l’obbligato è tenuto al pagamento della sanzione residua in un’unica soluzione.
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