Le sanzioni stabilite dal codice civile o da altre leggi per ritardata/omessa iscrizione/deposito nel Registro Imprese oltre il termine prescritto sono applicate a tutti i soggetti individuati dall’articolo violato.
Le sanzioni per tardata denuncia di dati economici nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) sono applicate a tutti i soggetti che per legge sono tenuti alla presentazione di dette denunce.
Esempio: l’art. 2383 del codice civile individua nell’amministratore nominato il soggetto tenuto a presentare la denuncia della propria nomina al Registro Imprese. Quindi, in caso di tardata denuncia, il soggetto sanzionabile è l’amministratore nominato o confermato.
La persona fisica destinataria della sanzione, a seconda dell’atto o dell’evento, è l’obbligato principale; può essere tale l’amministratore unico, un componente del consiglio di amministrazione, il sindaco effettivo, i soci delle società di persone, il liquidatore, il titolare di impresa individuale, il notaio.
“Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma dovuta” - L. 689/8, art.6
Questo articolo stabilisce il principio della responsabilità solidale di soggetti estranei alla violazione ma in relazione con l’autore dell’illecito.
Sono tali, a titolo di esempio, la società, il consorzio o l’associazione.
L’obbligato solidale è tenuto al versamento complessivo delle sanzioni comminate esclusivamente nel caso in cui gli obbligati principali non provvedano personalmente al pagamento della sanzione loro inflitta.
Per questo motivo il verbale di accertamento viene notificato anche all’obbligato solidale.
Ultimo aggiornamento 23 aprile 2014
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