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Chi deve versare Diritto Annuale

SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO

1.     Ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese (*)(articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall’articolo 1, comma 19, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23).

Sono tenute al pagamento le imprese che sono iscritte o annotate nel registro delle imprese al 1° gennaio di ogni anno, nonché le imprese iscritte o annotate nel corso dell’anno di riferimento.

Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unità locali iscritte, in favore delle camere di commercio nel cui territorio hanno sede queste ultime, un diritto commisurato a quello stabilito per la sede principale.

Le unità locali e sedi secondarie di imprese con sede legale all’estero versano, in favore delle camere di commercio nel cui territorio risultano iscritte, un diritto in misura fissa.

 

2.     Dal 2011, anche ogni soggetto iscritto nel REA.

Nel caso di soggetti REA, il diritto deve essere versato solo per la sede.

 

Nel caso di trasferimento della sede in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è iscritta l’impresa al 1° gennaio dell’anno a cui si riferisce il pagamento o alla diversa data se l’impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio.

Il diritto annuale è dovuto per ciascun anno solare d’iscrizione nel registro delle imprese; i soggetti che si cancellano dal registro nel corso dell'anno sono tenuti a versare l'intero importo dovuto, senza possibilità di frazionare lo stesso in relazione ai mesi di iscrizione nel registro.

 

(*) le imprese individuali, le società di persone e di capitali, le società fra professionisti (di cui al comma 2, dell’articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96), i consorzi, gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti, le unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero.

 

ALTRI CASI – SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO

  • Le imprese in stato di liquidazione, inattività o sospensione dell'attività, fintanto che restano iscritte nel registro delle imprese;
  • le imprese che si trovino in stato di concordato preventivo e le imprese in stato di amministrazione straordinaria, almeno fino a quando viene autorizzato l'esercizio dell'impresa;
  • le imprese individuali il cui titolare sia deceduto, fino all’anno del decesso; il pagamento, nel caso in cui non sia stato già eseguito, è a carico degli eredi.

SOGGETTI NON TENUTI AL VERSAMENTO

  • le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o liquidazione coatta amministrativa entro il 31 dicembre dell'anno precedente, tranne i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa;
  • le imprese individuali che hanno cessato l’attività entro il 31 dicembre dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;
  • le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;
  • le società cooperative per le quali sia stato disposto lo scioglimento d'ufficio entro il 31 dicembre dell'anno precedente (articolo 2544 c.c., articolo 2545 c.c.);

Le cause di cessazione dell’obbligo di pagamento del diritto sono esclusivamente quelle previste nell'articolo 4 del D.M. 359/2001.    

 

 

Ultimo aggiornamento 30 aprile 2020

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