SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO
1. Ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese (*)(articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall’articolo 1, comma 19, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23).
Sono tenute al pagamento le imprese che sono iscritte o annotate nel registro delle imprese al 1° gennaio di ogni anno, nonché le imprese iscritte o annotate nel corso dell’anno di riferimento.
Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unità locali iscritte, in favore delle camere di commercio nel cui territorio hanno sede queste ultime, un diritto commisurato a quello stabilito per la sede principale.
Le unità locali e sedi secondarie di imprese con sede legale all’estero versano, in favore delle camere di commercio nel cui territorio risultano iscritte, un diritto in misura fissa.
2. Dal 2011, anche ogni soggetto iscritto nel REA.
Nel caso di soggetti REA, il diritto deve essere versato solo per la sede.
Nel caso di trasferimento della sede in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è iscritta l’impresa al 1° gennaio dell’anno a cui si riferisce il pagamento o alla diversa data se l’impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio.
Il diritto annuale è dovuto per ciascun anno solare d’iscrizione nel registro delle imprese; i soggetti che si cancellano dal registro nel corso dell'anno sono tenuti a versare l'intero importo dovuto, senza possibilità di frazionare lo stesso in relazione ai mesi di iscrizione nel registro.
(*) le imprese individuali, le società di persone e di capitali, le società fra professionisti (di cui al comma 2, dell’articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96), i consorzi, gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti, le unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero.
ALTRI CASI – SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO
SOGGETTI NON TENUTI AL VERSAMENTO
Le cause di cessazione dell’obbligo di pagamento del diritto sono esclusivamente quelle previste nell'articolo 4 del D.M. 359/2001.
Ultimo aggiornamento 30 aprile 2020