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Ravvedimento

L’istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall’art. 13 del D.lgs 472/1997, consente di sanare spontaneamente la violazione di norme tributarie mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. Con circolare n. 558245 del 16.10.2003 il Ministero delle Attività Produttive ha chiarito che il ravvedimento operoso è applicabile anche al diritto annuale.

Le sanzioni ridotte per il ravvedimento operoso NON si applicano alla regolarizzazione del versamento del diritto annuale (Ministero Sviluppo Economico - circolare n. 62417 del 30 dicembre 2008 e circolare n. 172574 del 22 ottobre 2013).

AVVERTENZA: in caso di ravvedimento per tardata presentazione del mod. F24 a saldo zero, non può essere utilizzato il codice tributo 8911 perchè non sana la violazione relativa al diritto annuale.

Ultimo aggiornamento 30 aprile 2020

Ravvedimento 2020 imprese già iscritte

Lo possono utilizzare le IMPRESE GIA' ISCRITTE alla data del 31 dicembre 2019, che non hanno versato il diritto annuale 2020 alla scadenza prevista dalla normativa.Ultimo aggiornamento 19 gennaio 2021

Ravvedimento 2020 nuove iscrizioni

Lo possono utilizzare le IMPRESE NUOVE ISCRITTE nell’anno 2020 che non hanno versato il diritto annuale entro 30 giorni dalla domanda d’iscrizione al Registro Imprese.Ultimo aggiornamento 19 gennaio 2021

Ravvedimento 2021 nuove iscrizioni

Lo possono utilizzare le IMPRESE NUOVE ISCRITTE nell’anno 2021 che non hanno versato il diritto annuale entro 30 giorni dalla domanda d’iscrizione al Registro Imprese.Ultimo aggiornamento 23 dicembre 2021

Ravvedimento 2021 imprese già  iscritte

Lo possono utilizzare le imprese già  iscritte al Registro Imprese alla data del 31 dicembre 2020, che non hanno versato il diritto annuale per l’anno 2021 alla scadenza prevista dalla normativa.Ultimo aggiornamento 23 dicembre 2021

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