L’istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall’art. 13 del D.lgs 472/1997, consente di sanare spontaneamente la violazione di norme tributarie mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. Con circolare n. 558245 del 16.10.2003 il Ministero delle Attività Produttive ha chiarito che il ravvedimento operoso è applicabile anche al diritto annuale.
Le sanzioni ridotte per il ravvedimento operoso NON si applicano alla regolarizzazione del versamento del diritto annuale (Ministero Sviluppo Economico - circolare n. 62417 del 30 dicembre 2008 e circolare n. 172574 del 22 ottobre 2013).
AVVERTENZA: in caso di ravvedimento per tardata presentazione del mod. F24 a saldo zero, non può essere utilizzato il codice tributo 8911 perchè non sana la violazione relativa al diritto annuale.
Ultimo aggiornamento 30 aprile 2020