Istruzioni alla compilazione Carnet ATA
Il modulo di domanda di Carnet ATA è disponibile anche allo sportello Commercio Estero, si tratta di un fascicolo composto da tre copie e dalla lista dettagliata delle merci oggetto dell'esportazione temporanea.
Poiché alcuni paesi (Stati Uniti, Croazia, Serbia, Giappone, Cina, Pakistan) lo richiedono obbligatoriamente, sarebbe bene redigere la lista merci inserendo sempre la traduzione di ogni prodotto anche in lingua inglese.
COMPILAZIONE LISTA MERCI
Per la compilazione della lista merci occorre tenere presente quanto segue:
- ciascun prodotto deve essere contraddistinto nella lista da un numero d’ordine progressivo, per facilitare i controlli da parte delle dogane è opportuno, inoltre, che il numero d’ordine distintivo del prodotto sia anche riportato, quando ciò è possibile, sulle merci stesse;
- nella colonna 2, le merci devono essere descritte secondo la loro denominazione commerciale e in modo sufficientemente chiaro e completo per consentire una facile identificazione delle merci stesse;
- gli articoli indicati nella lista possono essere raggruppati, quando sono della stessa natura, peso e valore, indicando comunque i numeri d’ordine come indicato nell’esempio di lista merci riportato di seguito, quando si tratta di articoli dotati di numeri di matricola, serie, telaio, allora è opportuno elencare i pezzi singolarmente nella lista, ciascuno con il proprio numero d’ordine, con la relativa descrizione e con l’indicazione di tali elementi identificativi;
- le macchine, apparecchi, ecc.., composti da più parti da assemblare, possono essere contraddistinti da un solo numero d’ordine. In tal caso però, nella colonna 2 della descrizione, occorre elencare e descrivere anche i vari pezzi che compongono il macchinario, mentre nelle colonne 4 e 5 devono figurare rispettivamente il peso totale e il valore totale;
- nella colonna 3 deve essere indicato il numero dei pezzi di ciascuna voce indicata;
- il valore da indicare nella colonna 5 deve essere quello commerciale vigente in Italia.
Occorre tenere presente che tale valore potrebbe essere contestato e non riconosciuto dalle dogane estere se si discosta in modo apprezzabile dal valore reale.
Ultimo aggiornamento 12 marzo 2015