Il Carnet rilasciato dalla Camera di Commercio, per essere reso valido agli effetti doganali, deve essere presentato unitamente alle merci ad una dogana dell'Unione Europea per la presa in carico.
Tale operazione viene effettuata al momento dell'uscita e può essere eseguita in una dogana di confine o una dogana interna. Al fine di evitare attese alle dogane di confine è preferibile che tale operazione venga eseguita nella dogana interna più vicina.
L’uso del Carnet è ammesso solo da parte del titolare del documento o di un suo rappresentante, il cui nominativo dovrà risultare nell’apposito spazio della copertina verde; in assenza dell’indicazione del nome sulla copertina, il titolare del Carnet dovrà delegare per iscritto il proprio rappresentante.
Al passaggio delle varie frontiere è necessario presentare le merci e il Carnet stesso alle dogane, previa compilazione rispettivamente dei "volet" di "esportazione" per la dogana italiana, "importazione" e "riesportazione" per le dogane estere e "reimportazione" per la dogana comunitaria di rientro, ed esigere i timbri doganali sulle rispettive "souches".
Nell’eventualità che l'operatore intenda effettuare dei transiti, da una dogana di confine ad una interna di un Paese estero, oppure quando intenda soltanto attraversare un Paese estero, si tenga conto che spesso le dogane concedono una data limite per la chiusura del transito di pochi giorni e che per ogni operazione di transito vengono utilizzati due fogli azzurri.
Si ricorda che è possibile acquistare eventuali fogli aggiuntivi, oltre a quelli in dotazione, sia al momento dell’acquisto del carnet e sia successivamente, presentando allo sportello una richiesta utilizzando l’apposito modulo richiesta fogli aggiuntivi.
E' importante non confondere la durata di validità del Carnet con il termine per la riesportazione (che viene indicato dalla dogana estera sulla "souche" di importazione o di transito), termine entro il quale le merci devono essere riesportate dal Paese nel quale sono state temporaneamente importate o in transito. Questo termine va rigorosamente rispettato, poichè anche il ritardo di un solo giorno fa sorgere l'obbligo del pagamento dei diritti doganali.
Al fine di agevolare gli operatori è consentita la reimportazione frazionata della merce. Vale a dire che, qualora lo ritenga opportuno, potrà effettuare l'operazione di reimportazione definitiva solo per alcuni articoli riservandosi di effettuare la reimportazione dei restanti articoli successivamente.
Al termine dell'utilizzo del Carnet, e comunque entro gli otto giorni successivi alla data di scadenza, il Carnet deve essere restituito alla Camera di Commercio che ne ha curato l'emissione, corredato di tutte le "souches" relative ai fogli utilizzati, nonchè dei fogli non utilizzati nel numero a suo tempo rilasciati dalla Camera di Commercio.
Qualora il Carnet, anche se regolarmente utilizzato, non venga restituito, il titolare sarà tenuto a rimborsare le eventuali somme anticipate dall'Unioncamere per non aver potuto trasmettere alle autorità competenti la documentazione richiesta.
Nonostante il Carnet ATA sia un documento concepito essenzialmente per la temporanea esportazione, è possibile che la merce oggetto del carnet, o parte di essa, venga lasciata definitivamente in un Paese estero. In questo caso occorrerà presentarsi, entro la scadenza del Carnet, alla dogana del paese estero che ha vistato la souche di importazione, con il carnet e la fattura definitiva di esportazione per richiedere la trasformazione in esportazione definitiva. La dogana emetterà la bolletta di importazione addebitando i diritti doganali ed annotando tale operazione su una souche bianca di riesportazione.
Ultimo aggiornamento 12 marzo 2015