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Sezione Ordinaria anni dal 2011 al 2014

Le misure del diritto annuale sono individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico:

A seguito delle modifiche normative intervenute (l'articolo 18 della legge 9 dicembre 1993, n. 580 è stato modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23) sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

 

Le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione Ordinaria del Registro Imprese versano per la sede un diritto fisso pari a € 200,00 e € 40,00 per ciascuna unità locale.

  • Le imprese iscritte nella sezione Ordinaria del Registro Imprese:

    - Società in nome collettivo

    - Società in accomandita semplice

    - Società di capitali

    - Società cooperative

    - Società di mutuo soccorso

    - Consorzi con attività esterna

    - Enti economici pubblici e privati

    - Aziende speciali e consorzi previsti dalla L.  267/2000

    - GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico

    devono calcolare il diritto in base al fatturato secondo la seguente tabella:
Scaglioni di fatturato - da euroa euroAliquote
0100.000,00€ 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00250.000,000,015%
oltre 250.000,00500.000,000,013%
oltre 500.000,001.000.000,000,010%
oltre 1.000.000,0010.000.000,000,009%
oltre 10.000.000,0035.000.000,000,005%
oltre 35.000.000,0050.000.000,000,003%
oltre 50.000.000,00 0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5° decimale.

All’importo così determinato bisogna aggiungere un diritto per ciascuna unità locale o sede secondaria (20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00)

Pertanto:

- le imprese che esercitano attività senza unità locali, dovranno versare il diritto così determinato, prima arrotondato al centesimo e poi all’unità di euro;

- le imprese che hanno unità locali denunciate al registro delle imprese, dovranno versare il diritto, sommando all’importo determinato per la sede, l’importo di ciascuna unità locale (arrotondato al 5° decimale) moltiplicato per il numero delle unità locali. L’importo totale così ottenuto dovrà essere prima arrotondato al centesimo e poi all’unità di euro, secondo la seguente formula:

Importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali) = importo totale da arrotondare

L’importo non è frazionabile in rapporto alla durata dell’iscrizione nell’anno (D.M. 359/2001, art. 3, comma 2).
La Camera di Commercio di Varese non applica le maggiorazioni previste all’art. 18, comma 6, della legge 580 del 1993.

Per la definizione di fatturato e ulteriori approfondimenti è possibile consultare la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009.

 

 

Ultimo aggiornamento 16 gennaio 2014

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