Le misure del diritto annuale sono individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico:
A seguito delle modifiche normative intervenute (l'articolo 18 della legge 9 dicembre 1993, n. 580 è stato modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23) sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).
Le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione Ordinaria del Registro Imprese versano per la sede un diritto fisso pari a € 200,00 e € 40,00 per ciascuna unità locale.
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice
- Società di capitali
- Società cooperative
- Società di mutuo soccorso
- Consorzi con attività esterna
- Enti economici pubblici e privati
- Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000
- GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico
devono calcolare il diritto in base al fatturato secondo la seguente tabella:Scaglioni di fatturato - da euro | a euro | Aliquote |
---|---|---|
0 | 100.000,00 | € 200,00 (misura fissa) |
oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% |
oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
oltre 50.000.000,00 | 0,001% (fino ad un massimo di € 40.000) |
sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5° decimale.
All’importo così determinato bisogna aggiungere un diritto per ciascuna unità locale o sede secondaria (20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00)
Pertanto:
- le imprese che esercitano attività senza unità locali, dovranno versare il diritto così determinato, prima arrotondato al centesimo e poi all’unità di euro;
- le imprese che hanno unità locali denunciate al registro delle imprese, dovranno versare il diritto, sommando all’importo determinato per la sede, l’importo di ciascuna unità locale (arrotondato al 5° decimale) moltiplicato per il numero delle unità locali. L’importo totale così ottenuto dovrà essere prima arrotondato al centesimo e poi all’unità di euro, secondo la seguente formula:
Importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali) = importo totale da arrotondare
L’importo non è frazionabile in rapporto alla durata dell’iscrizione nell’anno (D.M. 359/2001, art. 3, comma 2).
La Camera di Commercio di Varese non applica le maggiorazioni previste all’art. 18, comma 6, della legge 580 del 1993.
Per la definizione di fatturato e ulteriori approfondimenti è possibile consultare la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009.
Ultimo aggiornamento 16 gennaio 2014