Verifica requisiti - revisione quinquennale
La procedura di revisione periodica è prevista con cadenza almeno quinquennale con l’obiettivo di verificare in modo dinamico la permanenza dei requisiti che consentono lo svolgimento dell'attività da parte di imprese e persone fisiche iscritte rispettivamente nel Registro Imprese e all'apposita sezione REA.
La procedura avviata si riferisce a imprese/persone fisiche che in data antecedente al 31.12.2013 hanno presentato l’aggiornamento della propria posizione nel Registro Imprese/REA (in quanto iscritte al soppresso ruolo) o hanno avviato l’attività. Gli interessati devono inviare, tramite pratica telematica, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio relativa al possesso dei requisiti previsti da parte dei soggetti obbligati (titolari/legali rappresentanti, preposti e tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono l’attività per conto dell’impresa) ed eventualmente una dichiarazione sostitutiva relativa solo al requisito morale dell'antimafia da parte di ciascuno dei soggetti obbligati, se diversi da quelli tenuti a dichiarare i requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.
La documentazione è disponibile in ComunicaStarweb
L'elenco dei destinatari e i dettagli operativi sono disponibili nella pagina dedicata di questo sito.
L'agente di commercio è colui che promuove, tramite l'acquisizione di ordini di acquisto, le vendite di un'impresa, sulla base di un incarico stabile e in una zona determinata.
Il rappresentante di commercio è un agente di commercio che, può concludere affari in nome e per conto dell'impresa mandante.
Dal 8 maggio 2010 è stato soppresso il ruolo (con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59) ma è rimasta inalterata la necessità dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
Nel caso di società, i requisiti devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante della società (art. 6 l. 204/85); l'oggetto sociale deve inoltre prevedere l'attività di agenzia e/o rappresentanza in forma chiara ed esplicita.
Nel caso in cui non tutti i legali rappresentanti risultino in possesso del requisito professionale, la legale rappresentanza per l’attività di agenzia e/o rappresentanza dovrà essere attribuita in via esclusiva al solo legale rappresentante in possesso del requisito.
requisiti Morali:
requisiti Professionali (occorre essere in possesso di almeno uno dei seguenti):
L'esercizio dell'attività di agente o rappresentante di commercio è incompatibile:
Un soggetto non può svolgere contemporaneamente per la medesima impresa l'attività sia come agente che come rappresentante. L'attività da denunciare al registro delle imprese può e deve essere solo una in base alle risultanze del/i mandato/i conferito/i.
L'inibizione all'esercizio dell'attività di agente o rappresentante di commercio può avvenire nei seguenti casi:
Chiunque esercita l'attività di agente o rappresentante di commercio senza il possesso dei requisiti previsti dalla normativa è punito con la sanzione amministrativa da 516,00 euro a 2.066,00 euro.
Alle medesime sanzioni sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia con persona non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
Al momento della presentazione della S.C.I.A:
Selezione di commissari e presidenti per le commissioni d'esame del settore commercio - selezione pubblica permanente