COS'E'
L’impiantistica riguarda la realizzazione degli impianti per edifici civili ed industriali, soggetti all’applicazione del Decreto Ministeriale 37/2008.
Sono assoggettate (D.M. 37/2008) tutte le imprese che, in forma individuale o societaria, svolgono le attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione dei seguenti impianti:
Il D.M. 37/2008 si applica agli impianti posti in servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.
L’imprenditore (o un responsabile tecnico preposto all’esercizio dell’attività) deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall’ art. 4, D.M. 37/2008.
Costuisce requisito una delle seguenti caratteristiche:
Riconoscimento dei requisiti acquisiti prima del 5 marzo 1990
Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali i soggetti che, non più iscritti come imprese di installazione di impianti alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46, dimostrino di avere svolto professionalmente l´attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese per una durata non inferiore a un anno, senza scadenza di termini. Legge 25/96 art. 6.
L’impresa installatrice è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.
E´ fatto obbligo al titolare o al legale rappresentante dell´impresa di rilasciare al committente, al termine dei lavori, una dichiarazione di conformità degli impianti resa sulla base del modello di cui all' allegato I dell'art. 7 del D.M. 37/2008 alla quale devono essere allegati:
La dichiarazione e gli altri eventuali documenti vanno depositati, dall'impresa installatrice, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, allo sportello unico per l'edilizia del Comune dove ha sede l'impianto.
Lo sportello unico inoltrerà copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio competente per territorio.
Non è più possibile ottenere l'abilitazione ex dm 37/2008 (installazione impianti) attestando, mediante esibizione di fatture per lavori svolti, l’esercizio dell’attività di installazione impianti in ambito industriale eseguita prima del 27 marzo 2008, data di entrata in vigore dello stesso dm 37/2008.
Due le motivazioni alla base di questo orientamento:
1- la richiesta di abilitazione per lavori eseguiti prima del 27 marzo 2008 presuppone che nel periodo successivo l'attività non sia più stata svolta, altrimenti si configurerebbe un esercizio abusivo, in assenza del riconoscimento dell'abilitazione. Questo comporta un lungo periodo, ormai più che decennale, di inoperatività nel settore del'installazione impianti, che, considerando anche il progresso tecnologico, non consente all'ufficio di attestare il possesso dei necessari requisiti professionali.
2- dal momento che è trascorso il periodo massimo di conservazione obbligatoria della documentazione fiscale (10 anni), non risulta più possibile effettuare i dovuti controlli sulle fatture riferite ai lavori svolti prima del 27 marzo 2008.
Impianti energetici alimentati da fonti di energia rinnovabili (FER) - Deposito attestati
L'installazione e la manutenzione straordinaria degli impianti energetici alimentati da fonti di energia rinnovabili (FER) richiedono che il responsabile tecnico sia in possesso, oltre che dei requisiti fissati dal d.m. 37/2008, anche di un attestato conseguito al temine di un percorso formativo.
L'impresa può depositare l'attestato conseguito dal proprio responsabile tecnico utilizzando la procedura Comunica e trasmettendo una pratica telematica.
> Istruzioni per il deposito degli attestati FER
Ultimo aggiornamento 18 maggio 2020
NORMATIVA
ISTRUZIONI
MODULISTICA
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere comunicata al Registro delle imprese utilizzando i seguenti moduli: