Ricognizione aspiranti agenti di affari in mediazione: la Camera di Commercio di Varese intende avviare una ricognizione per mappare e quantificare numericamente il fabbisogno di opportunità per sostenere l'esame espresso dagli aspiranti agenti di affari in mediazione residenti in provincia di Varese.
La ricognizione consentirà di organizzare al meglio le sessioni d'esame, che, come noto, sono gestite da alcuni anni in convenzione con la Camera di Commercio di Milano.
Si invitano pertanto tutti gli aspiranti mediatori, residenti in provincia di Varese, che hanno frequentato o stanno frequentando un corso riconosciuto dalle Regioni e sono in attesa di poter sostenere l'esame nel prossimo periodo, a esprimere la propria manifestazione d'interesse al sostenimento dell'esame abilitante compilando questo modulo google.
Alla pagina dedicata, sono disponibili maggiori informazioni sulla tipologia d'esame, sulle modalità di iscrizione e sull'ente esaminatore.
L'agente di affari in mediazione è colui che ha il compito di mettere in relazione "due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza" (art. 1754 c.c.).
Dal 2010 è soppresso il ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto dalla Camera di Commercio, ma resta inalterata la necessità dei requisiti per l'esercizio dell'attività. (decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59).
Nel caso di società, l'oggetto sociale deve prevedere l'attività di mediazione in forma chiara ed esplicita.
I requisiti generali, morali e professionali devono essere posseduti dal titolare dell'impresa o, se trattasi di società, da tutti i legali rappresentanti e dal preposto all'attività di mediazione, nominato con procura institoria iscritta al Registro delle Imprese.
Requisiti generali:
Requisiti morali:
Requisiti professionali:
Con decorrenza 1° febbraio 2022, è stata modificata la norma che disciplina l’incompatibilità riguardante l’esercizio dell’attività di mediazione, secondo quanto disposto dalla Legge europea 2019 -2020, art. 4, comma 2°, L. 23-12-2021, n. 238, a seguito della procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia.
La modifica al comma 3° dell'art. 5 della L. 39/1989 comporta un allargamento dei soggetti che possono svolgere la professione di mediatore, includendo i dipendenti di “enti privati” che, invece, nella precedente formulazione erano soggetti all’incompatibilità.
L'esercizio dell'attività di intermediazione commerciale e di affari svolta sia in forma di impresa e sia come mediazione occasionale è incompatibile quindi:
Invece, non sussistono vincoli di incompatibilità nei seguenti casi:
Per l'esercizio dell'attività di mediazione è necessario costituire una congrua garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali a tutela dei clienti, il cui ammontare minimo è:
La data di stipula di tale polizza deve essere pari o precedente alla data di inizio attività che verrà denunciata al registro delle imprese.
Per le imprese e persone fisiche iscritte, rispettivamente, al Registro Imprese e all'apposita sezione REA si sta concludendo il procedimento di verifica dinamica (revisione quadriennale) sul possesso dei requisiti per l'attività di mediatore. L'elenco dei destinatari e i dettagli operativi sono disponibili nella pagina dedicata di questo sito.
Nell'esercizio della propria attività, il mediatore che si avvale di moduli o formulari nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia in Camera di Commercio (attraverso il deposito telematico di pratica di modifica al Registro Imprese).
La Camera di Commercio ha attivato la procedura per il rilascio tesserini, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011.
La tessera ha validità di quattro anni dalla presentazione della SCIA o, se richiesta successivamente, dalla data della domanda di rilascio.
L'esercizio abusivo della professione, il mancato deposito di moduli o formulari, l'uso di moduli o formulari diversi da quelli depositati al Registro delle Imprese e l'assenza di idonea garanzia assicurativa sono puniti con sanzioni amministrative.
Per maggiori dettagli sulle sanzioni amministrative, (ed anche su quelle penali e disciplinari), consulta la pagina dedicata alle sanzioni.
Ultimo aggiornamento 03 febbraio 2022
Selezione di commissari e presidenti per le commissioni d'esame del settore commercio - selezione pubblica permanente