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Spedizionieri

 Ampliata con Determinazione n.378 del 26/10/2021 la platea dei soggetti interessati dal procedimento di revisione dinamica dei requisiti degli spedizionieri.

 Avviata, con Determinazione n. 351 del 05/10/2021, la revisione dinamica dei requisiti degli Spedizionieri:
la procedura di revisione dinamica è prevista con cadenza almeno quadriennale, con l’obiettivo di verificare in modo dinamico la permanenza dei requisiti, quelli che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività ed anche quelli previsti per i soggetti preposti, responsabili dell'attività stessa.

 

CHI SONO

È spedizioniere chi, in forma organizzata e continuativa, si offre come intermediario tra il committente (chi deve far trasportare qualcosa di materiale via terra, via mare o via aria) ed il vettore (chi effettua con mezzi propri il trasporto, a volte coincidente con lo stesso spedizioniere), per il disbrigo, su mandato del committente e contro un corrispettivo, di tutte le incombenze connesse alle spedizioni (stipulazione per conto del committente del contratto di trasporto, operazioni accessorie ecc.).

Non rientrano nella normativa che disciplina le imprese di spedizione (legge 14 novembre 1941 n. 1442):

  • gli spedizionieri doganali: l'attività degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane della Repubblica a norma della legislazione vigente viene, a tutti gli effetti giuridici, riconosciuta quale professione qualificata avente per oggetto le materie: fiscale, merceologica, valutaria, e quant'altro si riferisce al campo doganale. Il titolo professionale di spedizioniere doganale spetta a coloro i quali abbiano ottenuto la nomina come tali, a norma della legislazione vigente. La nomina a spedizioniere doganale dà diritto alla iscrizione nell'apposito albo professionale. Tale iscrizione è obbligatoria per poter esercitare la professione di spedizioniere doganale.

COME AVVIARE L'ATTIVITÀ

Chi intraprende l'attività di spedizioniere deve preventivamente presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.) sia per la sede operativa dell'impresa che per ogni filiale, secondo le indicazioni contenute nella scheda del Supporto Specialistico dedicata al tema.

Ai fini dell'esercizio dell'attività l'impresa deve individuare un responsabile tecnico per ogni unità operativa.

All'istanza di inizio attività devono essere allegati:

  • la ricevuta del deposito cauzionale di 258,23 euro a favore della Camera di Commercio di Varese, da effettuarsi mediante uso di questa modulistica.


REQUISITI PER L'INIZIO ATTIVITÀ

Nel caso di società, l'oggetto sociale deve prevedere l'attività di spedizione in forma chiara ed esplicita.

Requisiti morali:

  • non essere sottoposto alle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 (antimafia);
  • non essere stato dichiarato fallito o condannato per delitti contro l´amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l´economia pubblica, l´industria ed il commercio, il patrimonio, nonché per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

devono essere posseduti da:

  • titolare di impresa individuale;
  • per le società ed organismi collettivi, tutti i legali rappresentanti di impresa, precisamente:

- per le società di capitali: il presidente del consiglio di amministrazione, il consigliere delegato o,comunque, le persone cui è conferita la firma sociale, compresi i procuratori;

- per le società in accomandita: i soci accomandatari;

- per le società in nome collettivo e per le società di fatto: tutti i soci;

- per le società cooperative e loro consorzi: il presidente o il direttore;

- eventuali preposti;

- comunque tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (ora art. 85 del Codice Antimafia);

Requisiti tecnico-professionali

  • titolo di studio di scuola superiore o universitario abilitante, oppure esperienza professionale qualificata per almeno due anni negli ultimi cinque, acquisita in qualità di titolare, socio amministratore, dipendente o coadiuvante presso imprese di spedizione.

devono essere posseduti da:

  • titolare di impresa individuale;
  • tutti i legali rappresentanti;
  • eventuali preposti.

Requisiti finanziari

  • Il possesso della capacita` finanziaria, pari a 100.000,00 euro, viene dimostrato mediante capitale sociale sottoscritto e versato e/o polizza assicurativa o fidejussione bancaria o deposito vincolato in denaro e titoli fino al raggiungimento della cifra sopra indicata.

Il possesso di tale requisito è dimostrato:

  • per le società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice, società in nome collettivo:

    dall'ammontare del capitale sociale interamente sottoscritto e versato oppure dall'ammontare del totale dei conferimenti; se questo fosse inferiore a 100.000,00 euro deve essere integrato fino al limite minimo previsto, con fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione (polizza fideiussoria) o da aziende di credito (fideiussione bancaria);
  • per le imprese individuali:

- dal possesso di immobili;

- da un deposito vincolato in denaro o titoli;

- dalle suddette garanzie fideiussorie (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria).

Precisazioni in merito alle polizza fideiussoria o fideiussione bancaria


Le polizze fideiussorie possono essere rilasciate solo dalle imprese di assicurazioni autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 82 n. 348, art.1, lett. c.

L'elenco è consultabile sul sito dell'ISVAP all'indirizzo www.isvap.it


Nei contratti di fideiussione bancaria o di assicurazione devono essere indicati:

  • ente garantito: Camera di commercio di Varese;

  • causale della garanzia: la garanzia, rilasciata a copertura di eventuali inadempienze alle disposizioni della legge 1442 del 14.11.1941, s’intende prestata esclusivamente nell’interesse di beneficiari terzi che dovessero subire pregiudizi patrimoniali ed economici in conseguenza di inadempienze di natura professionale in cui lo spedizioniere contraente incorresse nello svolgimento dell’attività;

  • somma garantita: fino al raggiungimento del limite minimo previsto.

Requisiti delle agenzie d'affari:

(in sostituzione della licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S.)

presentazione allo sportello unico per le attività produttive (s.u.a.p.) del comune della sede o dell'unità locale operativa della segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) o comunicazione o altro modello che ciascun comune mette a disposizione nel portale impresa in un giorno all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it


Ultimo aggiornamento 27 ottobre 2021

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Vedi anche

NORMATIVA

  • Decreto Ministeriale 26 ottobre 2011
  • Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, art. 76
  • Legge n. 1442 del 14 novembre 1941
  • D.Lgs. n. 159/2011 (antimafia)

 

 

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