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Commercio all'ingrosso

COS’E’

Per commercio all’ingrosso si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande (art. 1, 2 c., L. 426/71). Per “utilizzatori in grande” si intendono i collegi, le collettività, le cooperative di consumo ed i loro consorzi, gli enti, i gestori di mense.

 

REQUISITI RICHIESTI

Per lo svolgimento dell’attività di commercio all’ingrosso è richiesto il possesso di:

  • requisiti morali (settore alimentare e non alimentare)

Requisiti morali (art. 71 - comma 1 - Decreto Legislativo 59/2010, come modificato dal Decreto Legislativo 147/2012)

Non possono esercitare l´attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva, per uno dei delitti di cui al libro II titolo VIII capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

Il divieto di esercizio dell´attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c) d) e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

CHI DEVE POSSEDERE I REQUISITI

Nel caso di impresa individuale, il titolare dell'impresa.

Nel caso di società, associazioni od organismi collettivi, i legali rappresentanti e tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs 159/2011.

AVVIO ATTIVITA'

Per l'inizio delle attività di commercio all'ingrosso e per la sostituzione dei soggetti in possesso dei requisiti devono essere presentati al Suap competente i moduli unificati e standardizzati a livello nazionale, disponibili sulla piattaforma impresainungiorno o sulle altre analoghe piattaforme utilizzate da ciascun SUAP. L'ufficio Registro Imprese non accetta più il precedente modulo camerale: "Mod. COMMERCIO INGROSSO - 01 - Requisiti per l'esercizio del commercio all'ingrosso."
Le imprese sono tenute a compilare i moduli per l'avvio dell'attività sui portali SUAP contestualmente alla pratica per il Registro Imprese.

Ultimo aggiornamento 15 maggio 2020

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