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Imprese Artigiane

COS’E’

L'impresa artigiana è l'impresa che ha come scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.(Legge Quadro sull'artigianato n.443 dell'8 agosto 1985).

LA QUALIFICA ARTIGIANA

La Qualifica Artigiana è conferita alle imprese aventi una tra le seguenti forme giuridiche:

  • Impresa Individuale
  • Società in nome collettivo
  • Società in accomandita semplice
  • Società a responsabilità limitata (con unico socio o pluripersonale)
  • Società cooperativa

Sono escluse le imprese aventi le seguenti forme giuridiche:

  • società per azioni
  • società in accomandita per azioni

Requisiti

  • Impresa individuale: è imprenditore artigiano chi esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità e gestione e svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Il titolare deve possedere i requisiti tecnico- professionali quando previsti dalla normativa per lo svolgimento della specifica attività e gli è fatto divieto di essere titolare o socio lavorante di due imprese artigiane ovvero collaboratore familiare di altra impresa artigiana.
  • Società in nome collettivo (SNC): è artigiana la SNC in cui la maggioranza dei soci (uno nel caso di due soci) svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e nella quale il lavoro ha funzione prevalente sul capitale. Almeno un socio lavorante deve possedere i requisiti tecnico-professionali quando previsti dalla normativa per lo svolgimento della specifica attività prevalente; i soci lavoranti non possono essere titolari di altra impresa artigiana o soci lavoranti o collaboratori familiari in altra impresa.
  • Società in accomandita semplice (SAS): è società artigiana la SAS in cui tutti i soci accomandatari partecipano in prevalenza con il proprio lavoro personale, anche manuale, al processo produttivo. Non è necessario che i soci accomandatari siano in numero superiore a quello degli accomandanti, né che possiedano la maggioranza del capitale sociale. Almeno un socio accomandatario deve possedere i requisiti tecnico-professionali quando previsti dalla normativa per lo svolgimento della specifica attività. I soci accomandatari non possono essere titolari di altra impresa artigiana o soci lavoranti o collaboratori familiari in altra impresa.
  • Società a responsabilità limitata (SRL) unipersonale: è società artigiana la SRL unipersonale in cui l’unico socio svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo. Il socio unico deve essere amministratore e non può essere titolare di altra impresa artigiana o socio lavorante o collaboratore familiare in altra impresa.
  • Società a responsabilità limitata (SRL) pluripersonale: le SRL pluripersonali hanno la facoltà - non l'obbligo - di iscriversi all’Albo Imprese Artigiane quando possiedono i requisiti prescritti dalla normativa. (Successivamente all'iscrizione, è possibile chiedere la cancellazione solo in caso di perdita di uno o più dei requisiti prescritti. Non è quindi possibile la cancellazione per volontà dei soci). E' società artigiana la SRL pluripersonale in cui la maggioranza dei soci svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detiene la maggioranza del capitale sociale e quella degli organi deliberanti. La maggioranza deve essere detenuta dai soci partecipanti sia nell’assemblea (quorum costitutivo) che nell’organo amministrativo. I soci lavoranti non possono essere titolari di altra impresa artigiana o socio lavorante o collaboratore familiare in altra impresa.
  • Società cooperative: è società artigiana la società cooperativa in cui la maggioranza dei soci svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. I soci lavoranti non possono essere titolari di altra impresa artigiana o socio lavorante o collaboratore familiare in altra impresa; si applicano i requisiti richiesti per le SRL pluripersonali.

Limiti Dimensionali

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i limiti prescritti dall’art. 4 della Legge Quadro sull’artigianato n.443 dell’8 agosto 1985.

Possibili modalità di svolgimento dell’attività artigiana

  • in luogo fisso, in appositi locali
  • presso l’abitazione del titolare o di uno dei soci
  • in una sede designata dal committente il lavoro
  • in forma ambulante
  • in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata
  • non in serie

SEZIONE SPECIALE ARTIGIANATO

La Regione Lombardia ha modificato le procedure per l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane al Registro delle Imprese: è stato abolito l'Albo delle Imprese Artigiane e con esso le Commissioni provinciali per l'artigianato della Lombardia (Legge regionale 18 aprile 2012, n.7 "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione", art.5).

Le funzioni amministrative di annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del Registro Imprese sono da allora affidate alle Camere di Commercio, che, verificato il possesso dei requisiti, conferiscono al soggetto la qualifica di "impresa artigiana" e provvedono ad iscriverlo nella sezione speciale; tale annotazione ha carattere costitutivo e sostituisce l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane.

Le imprese in possesso dei requisiti richiesti dalla L.443/85 hanno l'obbligo di iscrizione nella sezione speciale artigiana del registro imprese.

Le imprese svolgenti una tra le cosiddette attività soggette a verifica saranno tenute al rispetto dei requisiti previsti dai combinato disposto dalle Legge Quadro sull’artigianato n.443 dell’8 agosto 1985 e dalle singole norme in materia di attività regolamentate.

Alla Camera di Commercio spetta il compito di trasmettere l'annotazione alla sede provinciale dell'INPS, per consentire l’applicazione della legislazione in materia di assicurazione, previdenza e assistenza.

Il riconoscimento della qualifica artigiana è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

 

STRUMENTI PER LA PRESENTAZIONE DI PRATICHE TELEMATICHE

Logo ComUnicaComunicazione Unica obbligatoria anche per le imprese artigiane

La Regione Lombardia ha stabilito l'obbligo della Comunicazione Unica anche per la presentazione delle pratiche riferite alle Imprese Artigiane

vai alla pagina STARWEBSTARWEB - per la presentazione on-line con ComUnica delle domande e denunce delle imprese artigiane

E' disponibile on-line l'applicativo Starweb che permette di predisporre ed inviare, con la Comunicazione Unica (art. 9 legge 40/2007), le pratiche telematiche di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese artigiane lombarde, direttamente via web e senza l'utilizzo del software FedraPlus (o programmi equivalenti). Si precisa che Starweb verrà progressivamente sostituito da DIRE.

 DIRE il nuovo servizio web delle Camere di Commercio per compilare e inviare online Depositi e Istanze al Registro Imprese. DIRE è il nuovo ambiente unico di compilazione che progressivamente andrà a sostituire gli altri software di compilazione: Starweb, Fedra, Bilanci On line, Comunica, Tyco.

 

 

Ultimo aggiornamento 06 luglio 2021

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