Per l’esercizio di alcune attività economiche la legge prevede il possesso di determinati requisiti il cui controllo è affidato alla Camera di Commercio.
Si tratta in particolare di:
AUSILIARI DEL COMMERCIO: AGGIORNAMENTO POSIZIONE
Non è più possibile per agenti/rappresentanti di commercio, mediatori, mediatori marittimi e spedizionieri inviare al Registro Imprese l’apposita comunicazione di aggiornamento della propria posizione.
Questi, sia che fossero attivi che inattivi alla data del 13 maggio 2012, potevano entro il 31 dicembre 2019 far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso ruolo quale requisito professionale abilitante per:
ovvero
Per chi non ha adempiuto entro il termine inizialmente previsto del 30 settembre 2013 nè entro il termine poi riaperto del 31 dicembre 2019 è prevista l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore.
CONTROLLI A CAMPIONE
Per queste attività economiche la Camera di Commercio effettua controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese nelle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA).
E’ necessario, pertanto, verificare puntualmente, prima dell'invio della pratica, il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle singole attività, consultando il nuovo servizio di Supporto Specialistico Registro Imprese in modo da non incorrere in dichiarazioni false o mendaci, punite ai sensi del codice penale.
Affinchè produca effetti giuridici è inoltre indispensabile che la SCIA sia compilata in tutte le sue parti e completa di tutta la documentazione necessaria, come stabilito con determinazione dirigenziale n. 375 del 28/10/2016 e relativo allegato. In caso contrario è irricevibile e l’attività non può essere iniziata.
Ultimo aggiornamento 12 maggio 2020
Selezione di commissari e presidenti per le commissioni d'esame del settore commercio