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Imprese di facchinaggio

COS'E'

Si intendono imprese di facchinaggio quelle che svolgono le attività, previste dalla tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 dicembre 1999, anche con l’ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate:

-        portabagagli

-        facchini e pesatori di mercati agro-alimentari

-        facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri)

-        facchini doganali

-        facchini generici

-        accompagnatori di bestiame

-        facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali.

Le attività prese in considerazione sono esclusivamente quelle affidate in outsourcing ed esercitate quindi per conto terzi.

REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’

Il regolamento prevede che le imprese, individuali o societarie, che svolgono una delle attività sopra riportate debbano dimostrare il possesso di requisiti morali:

Antimafia

E’ necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011, ovvero che non sussistano le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nei confronti di tutti i soggetti obbligati.

Onorabilità

Per il titolare di impresa individuale e l’institore o il direttore preposto all’esercizio dell’impresa, di un ramo di essa o di una sua sede, tutti i soci di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari di s.a.s. o di s.a.p.a.; tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo comprese le cooperative, i seguenti requisiti di onorabilità:

- assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione

- assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione

- mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese

- mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia)19 e della legge 13 settembre 1982 n. 646, e successive modificazioni o assenza di procedimenti penali per reati di stampo mafioso;

- assenza di contravvenzioni non conciliabili in via amministrativa per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, in particolare per le società cooperative, violazioni della Legge 142/0120;

FASCE DI CLASSIFICAZIONE

Le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume d’affari al netto dell’IVA, realizzato in media nell’ultimo triennio o nel minor periodo, se attive da meno di tre anni, nello specifico settore di attività. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.
Le fasce di classificazione sono le seguenti:

  • inferiore a 2,5 milioni di euro
  • da 2,5 a 10 milioni di euro
  • superiore a 10 milioni di euro.

MODULISTICA

Per l'inizio dell'attività è necessaria la presentazione di pratica telematica al Registro delle Imprese, alla quale andrà allegata la modulistica disponibile nel box a destra "Documentazione".


Ultimo aggiornamento 18 giugno 2020

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Vedi anche

NORMATIVA

  • D.M. Attività Produttive 30 giugno 2003
  • D.M. Ministero del lavoro e previdenza sociale del 3 dicembre 1999
  • Legge 5 marzo 2001, n. 57 - articolo 17
  • D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 - articolo 10
  • D.lgs 6 giugno 2012, n. 147 - articolo 10
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 - articolo 19
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