Si intendono imprese di facchinaggio quelle che svolgono le attività, previste dalla tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 dicembre 1999, anche con l’ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate:
- portabagagli
- facchini e pesatori di mercati agro-alimentari
- facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri)
- facchini doganali
- facchini generici
- accompagnatori di bestiame
- facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali.
Le attività prese in considerazione sono esclusivamente quelle affidate in outsourcing ed esercitate quindi per conto terzi.
Il regolamento prevede che le imprese, individuali o societarie, che svolgono una delle attività sopra riportate debbano dimostrare il possesso di requisiti morali:
Antimafia
E’ necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011, ovvero che non sussistano le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nei confronti di tutti i soggetti obbligati.
Onorabilità
Per il titolare di impresa individuale e l’institore o il direttore preposto all’esercizio dell’impresa, di un ramo di essa o di una sua sede, tutti i soci di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari di s.a.s. o di s.a.p.a.; tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo comprese le cooperative, i seguenti requisiti di onorabilità:
- assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione
- assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione
- mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese
- mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia)19 e della legge 13 settembre 1982 n. 646, e successive modificazioni o assenza di procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
- assenza di contravvenzioni non conciliabili in via amministrativa per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, in particolare per le società cooperative, violazioni della Legge 142/0120;
Le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume d’affari al netto dell’IVA, realizzato in media nell’ultimo triennio o nel minor periodo, se attive da meno di tre anni, nello specifico settore di attività. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.
Le fasce di classificazione sono le seguenti:
Per l'inizio dell'attività è necessaria la presentazione di pratica telematica al Registro delle Imprese, alla quale andrà allegata la modulistica disponibile nel box a destra "Documentazione".