Ampliata con Determinazione n. 378 del 26/10/2021 la platea dei soggetti interessati alla revisione dinamica dei requisiti per gli spedizionieri. E' qui disponibile l'elenco integrato e completo delle imprese interessate.
Avviato, con Determinazione n. 351 del 05/10/2021, il procedimento di revisione dinamica quadriennale dei requisiti per gli Spedizionieri.
Il Registro delle Imprese è tenuto a verificare periodicamente la permanenza dei requisiti d'idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività di spedizioniere (art. 6 del Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011).
La procedura per la verifica del possesso di tali requisiti viene svolta almeno una volta ogni 4 anni ed interessa le imprese individuali e le società che svolgono l'attività di spedizioniere.
La permanenza dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività di spedizioniere è verificata con riferimento ai seguenti soggetti:
- titolari di imprese individuali;
- tutti i legali rappresentanti di imprese societarie;
- preposti;
- soggetti individuati dall’art. 2, comma 3 del d.p.r. 3 giugno 1998 n. 252 (ora art. 85 Codice Antimafia) e quelli richiamati dall’art. 7 della legge 14 novembre 1941 n. 1442.
Alle imprese interessate dall'attività di revisione, come individuate con le predette Determinazioni n. 351 e n. 378, vengono inviate rispettivamente nota prot. n. 55993 e nota prot. n. 60438, direttamente al loro domicilio digitale iscritto al Registro Imprese.
Per confermare il possesso dei propri requisiti, le imprese interessate devono presentare al Registro delle Imprese, nei termini indicati nelle note ricevute, tramite invio di pratica telematica di Comunicazione unica, i Modelli di autocertificazione dei requisiti, ed i loro allegati, seguendo le indicazioni dettagliate di seguito.
La mancata presentazione, nei termini, della documentazione richiesta comporta l'avvio del procedimento di inibizione della continuazione dell'attività di spedizioniere.
Tutte le imprese che hanno effettuato l’aggiornamento della propria posizione nel Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 10 del d.m. 26 ottobre 2011, o che hanno avviato l’attività di spedizioniere dopo il 12 maggio 2012, e cioè tutti i soggetti indicati nell'elenco integrato e completo delle imprese interessate.
La pratica telematica di Comunicazione unica per la conferma del possesso dei requisiti dell'impresa che svolge attività di spedizioniere, può essere predisposta esclusivamente:
Alla pratica telematica dovranno essere allegati, in formato PDF/A, i seguenti modelli:
Sono disponibili ulteriori indicazioni operative specifiche per la predisposizione della pratica telematica di revisione, restando valide quelle più generali fornite per la compilazione delle istanze inviate al Registro Imprese, per le quali si rimanda al Supporto Specialistico.
Il termine per la revisione dinamica dei requisiti è il 15 novembre 2021 per i soggetti destinatari della nota prot. n. 55993, (come individuati nella Determinazione n. 351 del 05/10/2021), mentre è fissato nel 10 dicembre 2021 per i soli soggetti destinatari della nota prot. n. 60438 (come individuati nella Determinazione n. 378 del 26/10/2021). Trascorso il termine di rispettiva competenza, in mancanza di regolare istanza di revisione, l'Ufficio Registro delle Imprese avvierà il procedimento di inibizione dell'attività a carico delle imprese inadempienti.
L'adempimento è esente da imposta di bollo, ma è soggetto al versamento dei diritti di segreteria, pari ad euro 18,00, sia per le imprese individuali che per le società.
Ultimo aggiornamento 27 ottobre 2021- Legge 14 novembre 1941 n. 1442;
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59, attuativo della Direttiva 2006/123/CE;
- Decreto ministeriale 26 ottobre 2011;
- D.Lgs. n. 159/2011 (antimafia).
- Modello B - Verifica Dinamica Requisiti Spedizionieri - Onorabilità e Antimafia.