Revisione quadriennale
Si sta concludendo il procedimento di verifica dinamica (revisione quadriennale) sul possesso dei requisiti per l'attività di mediatore con riferimento alle imprese/persone fisiche che in data antecedente al 31 dicembre 2013 hanno presentato l'aggiornamento della propria posizione nel Registro Impese o nel REA (in quanto iscritte al soppresso ruolo) e alle imprese che in data antecedente al 31dicembre 2013 hanno avviato l'attività. Con determinazione dirigenziale n. 369 in data 7 ottobre 2019 è stata inibita la continuazione dell'attività di mediazione nei confronti di 13 imprese che non hanno provveduto a quanto richiesto entro i termini previsti. Tali imprese hanno ricevuto una specifica comunicazione (pec o cartacea).
Nei confronti delle persone fisiche iscritte nel REA che non hanno presentato la pratica di revisione si stanno ultimando i controlli d'ufficio sui requisiti morali previsti. In caso di esito negativo verrà avviato il procedimento di cancellazione dall'apposita sezione REA.
Le persone fisiche che escono dalla sezione REA e le imprese che escono definitivamente dal Registro Imprese, senza richiedere il passaggio in tale sezione REA entro i successivi 90 giorni, potranno nuovamente avviare l'attività solo dimostrando il possesso degli attuali requisiti professionali abilitanti (diploma di scuola superiore, corso abilitante e superamento del relativo esame).
Per chiarimenti è possibile contattare gli uffici tramite lo Sportello Virtuale-Servizionline.
COS’E’
Procedimento finalizzato a verificare in modo dinamico, almeno ogni 4 anni, la permanenza dei requisiti previsti per l'attività di mediatore (DM 26.10.2011, artt. 7 e 8).
PROCEDURA
La procedura prevede la presentazione da parte dei soggetti obbligati, con pratica telematica, di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio relativa al possesso dei requisiti previsti. L'Ufficio Registro Imprese effettua una prima istruttoria formale, finalizzata a verificare la compilazione corretta della documentazione e ad evadere conseguentemente la pratica telematica. In un secondo momento avvia i controlli di merito sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, finalizzati a verificare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati.
L'accertata mancanza di uno dei requisiti o la mancata presentazione della documentazione prevista comporta
DESTINATARI
Imprese individuali e società
Per le imprese attive il possesso dei requisiti va dichiarato con riferimento ai seguenti soggetti:
Ognuno di questi soggetti sottoscrive la propria dichiarazione sostitutiva attestando il possesso dei requisiti di onorabilità, l'assenza di situazioni di incompatibilità e l'adempimento relativo alla polizza assicurativa.
La dichiarazione sostitutiva relativa solo al requisito morale dell'antimafia va compilata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti obbligati, diversi da quelli sopra indicati.
Persone fisiche
Le persone fisiche non svolgenti l'attività, iscritte nell’apposita sezione del REA, attestano con dichiarazione sostitutiva solo il possesso dei requisiti di onorabilità.
MODULISTICA
La pratica telematica va presentata al registro delle imprese della provincia in cui è iscritta la sede, anche se l'attività è svolta in più localizzazioni, site in province diverse.
Ulteriori dettagli operativi per la presentazione della documentazione
Avvio del procedimento di revisione quadriennale - determinazione n. 27 del 29.1.2018
Avvio procedimento imprese iscritte al RI - comunicazione alle imprese (Elenco.xls; .ods)
Avvio procedimento persone fisiche - comunicazione persone fisiche (Elenco .xls; .ods)
Avvio del procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività - determinazione n. 165 del 8.5.2019
Provvedimento di inibizione alla continuazione dell'attività - determinazione n. 369 del 7.10.2019
Ultimo aggiornamento 26 maggio 2020