• Stampa

Agenti di affari in mediazione

 Ricognizione aspiranti agenti di affari in mediazione: la Camera di Commercio di Varese intende avviare una ricognizione per mappare e quantificare numericamente il fabbisogno di opportunità per sostenere l'esame espresso dagli aspiranti agenti di affari in mediazione residenti in provincia di Varese.
La ricognizione consentirà di organizzare al meglio le sessioni d'esame, che, come noto, sono gestite da alcuni anni in convenzione con la Camera di Commercio di Milano.

Si invitano pertanto tutti gli aspiranti mediatori, residenti in provincia di Varese, che hanno frequentato o stanno frequentando un corso riconosciuto dalle Regioni e sono in attesa di poter sostenere l'esame nel prossimo periodo, a esprimere la propria manifestazione d'interesse al sostenimento dell'esame abilitante compilando questo modulo google.

Alla pagina dedicata, sono disponibili maggiori informazioni sulla tipologia d'esame, sulle modalità di iscrizione e sull'ente esaminatore.

CHI SONO

L'agente di affari in mediazione è colui che ha il compito di mettere in relazione "due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza" (art. 1754 c.c.).

Dal 2010 è soppresso il ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto dalla Camera di Commercio, ma resta inalterata la necessità dei requisiti per l'esercizio dell'attività. (decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59).

 

REQUISITI PER L'INIZIO ATTIVITÀ

Nel caso di società, l'oggetto sociale deve prevedere l'attività di mediazione in forma chiara ed esplicita.

I requisiti generali, morali e professionali devono essere posseduti dal titolare dell'impresa o, se trattasi di società, da tutti i legali rappresentanti e dal preposto all'attività di mediazione, nominato con procura institoria iscritta al Registro delle Imprese. 

Requisiti generali:

  • avere il godimento dei diritti civili;
  • aver raggiunto la maggiore età.

Requisiti morali:

  • non essere interdetta/o o inabilitata/o, fallito, condannata/o per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni (salvi gli effetti della riabilitazione);
  • non essere stata/o sottoposta/o a misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962 n. 57, 31 maggio 1965 n. 575 e 13 settembre 1982 n. 646 e successive modificazioni o a procedimenti penali per reati di stampo mafioso.

Requisiti professionali:

  • aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed aver superato apposito esame, scritto e orale, alla Camera di commercio di residenza a cui sono ammessi coloro che hanno frequentato un corso di formazione specifico per il/i settore/i richiesto/i istituito o riconosciuto dalla Regione.


INCOMPATIBILITÀ

 Con decorrenza 1° febbraio 2022, è stata modificata la norma che disciplina l’incompatibilità riguardante l’esercizio dell’attività di mediazione, secondo quanto disposto dalla Legge europea 2019 -2020, art. 4, comma 2°, L. 23-12-2021, n. 238, a seguito della procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia.

La modifica al comma 3° dell'art. 5 della L. 39/1989 comporta un allargamento dei soggetti che possono svolgere la professione di mediatore, includendo i dipendenti di “enti privati” che, invece, nella precedente formulazione erano soggetti all’incompatibilità. 


L'esercizio dell'attività di intermediazione commerciale e di affari svolta sia in forma di impresa e sia come mediazione occasionale è incompatibile quindi:

  • con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, compresa l’attività svolta in qualità di dipendente di tali imprese;
  • con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico con eccezione di quello in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto;
  • con l’attività svolta in qualità di dipendente o di collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all’art. 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 quali: i servizi bancari e nel settore del credito, i servizi di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia, i servizi assicurativi e di riassicurazione, il servizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti;
  • con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione;
  • in situazioni di conflitto di interessi. 

Invece, non sussistono vincoli di incompatibilità nei seguenti casi:

  • perito ed esperto e di consulente tecnico del giudice;
  • impresa iscritta al registro delle imprese in più sezioni o settori dell'attività mediatizia.


POLIZZA ASSICURATIVA

Per l'esercizio dell'attività di mediazione è necessario costituire una congrua garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali a tutela dei clienti, il cui ammontare minimo è:

  • 260.000,00 euro per le ditte individuali;
  • 520.000,00 euro per le società di persone;
  • 1.550.000,00 euro per le società di capitali.

La data di stipula di tale polizza deve essere pari o precedente alla data di inizio attività che verrà denunciata al registro delle imprese.

 

VERIFICA REQUISITI - REVISIONE QUADRIENNALE

Per le imprese e persone fisiche iscritte, rispettivamente, al Registro Imprese e all'apposita sezione REA si sta concludendo il procedimento di verifica dinamica (revisione quadriennale) sul possesso dei requisiti per l'attività di mediatore. L'elenco dei destinatari e i dettagli operativi sono disponibili nella pagina dedicata di questo sito.

 

DEPOSITO FORMULARI

Nell'esercizio della propria attività, il mediatore che si avvale di moduli o formulari nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia in Camera di Commercio (attraverso il deposito telematico di pratica di modifica al Registro Imprese).

 

RILASCIO TESSERINI MEDIATORI

La Camera di Commercio ha attivato la procedura per il rilascio tesserini, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011.

La tessera ha validità di quattro anni dalla presentazione della SCIA o, se richiesta successivamente, dalla data della domanda di rilascio.


SANZIONI AMMINISTRATIVE

L'esercizio abusivo della professione, il mancato deposito di moduli o formulari, l'uso di moduli o formulari diversi da quelli depositati al Registro delle Imprese e l'assenza di idonea garanzia assicurativa sono puniti con sanzioni amministrative.

Per maggiori dettagli sulle sanzioni amministrative, (ed anche su quelle penali e disciplinari), consulta la pagina dedicata alle sanzioni.

 

Ultimo aggiornamento 03 febbraio 2022

  • Stampa

Vedi anche

NORMATIVA

  • L. 3/2/89 n. 39
  • D.M. 21/12/90 n. 452
  • Dir. 12/12/06 n. 2006/123/CE
  • D.lgs. 26/3/10, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE
  • Circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 3635/C del 6/5/10
  • D.M. del 26 ottobre 2011

 

LINK UTILI

 

BANDI

Selezione di commissari e presidenti per le commissioni d'esame del settore commercio - selezione pubblica permanente

 

CONTACT CENTER R.I.

02/221 770 31

contact@va.camcom.it
 (NON utilizzare PEC)
banner Supporto Specialistico