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Sanzioni

Il mediatore immobiliare che esercita abusivamente l'attività di mediazione (senza il possesso dei requisiti di legge, utilizzando modulistica non registrata o diversa da quella registrata o che con la propria attività turbi gravemente il normale andamento di mercato) incorre in sanzioni:

  • Amministrative
  • Penali
  • Disciplinari

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il mediatore immobiliare che esercita l'attività di mediazione senza il possesso dei requisiti previsti dalla normativa (si intenda anche il caso di mancata nomina o mancata comunicazione della sostituzione del preposto) è punito con la sanzione amministrativa da 7.500,00 euro e 15.000,00 euro ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite (art. 8 comma 1 L. 39/1989  - art. 1 comma 47 - L. 296/2006).

Il mediatore che per la propria attività si avvale di moduli o formulari non depositati in Camera di Commercio è punito con la sanzione amministrativa di 1.549,00 euro (art. 21 comma 1 - D.M. 452/90).

Chi si avvale di moduli o formulari diversi da quelli depositati incorre nella sanzione amministrativa di 516,00 euro (art. 21 comma 2 - D.M. 452/90) .

L'agente immobiliare che esercita l'attività di mediazione in assenza di idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra 3.000,00 euro e 5.000,00 euro (art. 3 comma 5 bis legge 39/1989).

 

SANZIONI PENALI

A coloro che siano incorsi per tre volte nella sanzione amministrativa per esercizio abusivo si applicano le pene previste dall'art. 348 del codice penale, nonché l'art. 2231 del codice civile.

 

SANZIONI DISCIPLINARI

  • sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi
    nei seguenti casi:
    a) nei casi di turbamento del mercato meno gravi;
    b) nei casi di irregolarità accertate nell'esercizio dell'attività di mediazione (ad esempio: mancata stipula della polizza assicurativa);
  • cancellazione all'esercizio dell'attività per i seguenti motivi:
    nei seguenti casi:
    a) nel caso di esercizio di attività incompatibili con quella di mediazione;
    b) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previsti dalla normativa;
    c) per mancata nomina del preposto.
  • inibizione perpetua  all'esercizio dell'attività:
    nei seguenti casi:
    a) nei confronti dei mediatori che hanno turbato gravemente il normale andamento del mercato;
    b) nei confronti degli agenti che, nel periodo di sospensione loro inflitta, compiano atti inerenti al loro ufficio;
    c) nei confronti di coloro ai quali sia stata irrogata per tre volte la misura della sospensione dell'attività.

Per effettuare  una segnalazione nei confronti di un agente di affari in mediazione, utilizzare il seguente modulo.

Contro i provvedimenti di sospensione, di cancellazione e di inibizione perpetua dell’attività, gli interessati possono presentare ricorso davanti al Ministero dello Sviluppo Economico, con sede in Roma, entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta comunicazione.

 

Ultimo aggiornamento 03 novembre 2021

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Vedi anche

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
■ Legge 3 febbraio 1989 n. 39 art. 8
■ D.M. 21 dicembre 1990 n. 452 artt. 18 - 19 - 20 - 21

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